L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’interpello n. 134 del 6/05/2019, precisa che se nel periodo d’imposta risulta che i compensi percepiti dall’ex datore di lavoro o da soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili dovessero essere inferiori al 50% del fatturato complessivo, non risulta integrata la causa ostativa di cui alla lett. d-bis del comma 57 dell’art. 1 della L. 190/2014, con la conseguenza che non si decade dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo.

L’Agenzia delle entrate richiama la circolare n. 9/E del 2019 con la quale è stato precisato che, diversamente dalla precedente causa ostativa che faceva espresso riferimento alla verifica della percezione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova causa ostativa (a seguito delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2019)fa riferimento all’attività esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

Ne consegue, sottolinea l’Agenzia, che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

A titolo esemplificativo, la citata circolare propone il caso di un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018. Sul punto, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020.