L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 108 del 16 aprile 2019, ha chiarito che, secondo quanto disposto dall’art. 1, c. 57, lett. d), della L. 190/2014, che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In particolare, affinché operi la suddetta causa ostativa, è necessaria la compresenza:

1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e

2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.

Nella fattispecie in esame, è stata negata l’applicabilità del regime forfetario ad un contribuente (dottore commercialista, con codice ATECO 69.20.11), il cui reddito, nel periodo d’imposta 2018, risultava inferiore a € 65.000,00, il quale risultava anche proprietario (oltre che rappresentante legale) di una quota pari al 50% del capitale sociale di una s.r.l. che svolge attività di revisione e certificazione di bilanci (codice ATECO 69.20.20), iscritta nel registro dei revisori legali detenuto presso il MEF.

L’Agenzia delle Entrate ha ravvisato, infatti, ricorrente entrambe le condizioni di cui sopra.

Con riferimento alla prima condizione, si rinviene, in particolare, il controllo diretto di cui all’art. 2359, c. 1, n. 2, del Codice civile. In proposito, si precisa che, come chiarito nella circolare 9/2019, risulta integrato il numero 2) del primo comma del citato art. 2359 del codice civile nel caso di partecipazione da parte di un contribuente che applichi il regime forfetario al 50% in una società a responsabilità limitata (fermi restano gli ulteriori requisiti).

Con riferimento alla seconda condizione, dal momento che i codici ATECO delle due attività rispettivamente svolte dall’istante e dalla società a responsabilità limitata controllata appartengono alla medesima sezione ATECO (la sezione M), la riconducibilità delle due attività economiche esercitate è da ritenersi sussistente, considerato che la persona fisica che usufruisce del regime forfetario percepisce compensi di amministratore, tassabili con imposta sostitutiva, dalla società a responsabilità limitata controllata, la quale, a sua volta, deduce dalla propria base imponibile i correlativi componenti negativi di reddito.