L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 154 del 24 marzo 2022, ha fornito precisazioni in merito al regime fiscale del trattamento di fine rapporto (TFR) in caso di passaggio dal regime di indennità equipollente (IPS) al regime di trattamento di fine rapporto (TFR) per effetto di operazioni straordinarie.

Il caso riguardava il trasferimento di un ramo di azienda che aveva comportato il passaggio di dipendenti da un datore di lavoro pubblico (Comune) ad un datore di lavoro privato  senza soluzione di continuità, in applicazione dell'articolo 2112 del codice civile. Il trasferimento aveva, altresì, comportato il passaggio di dipendenti dal regime di IPS al regime di TFR, pur facendo salvi i diritti dei dipendenti al computo della IPS. Per effetto di tale passaggio, l’impresa privata con più di cinquanta dipendenti, aveva versato al fondo di Tesoreria gestito dall'INPS le quote di TFR maturate a partire dall'operazione societaria. L'INPS-Gestione Dipendenti Pubblici, non avendo riscontrato la presenza di disposizioni, anche derivanti da un accordo fra le associazioni sindacali dei dipendenti e il datore di lavoro, che contemplassero espressamente il pagamento diretto ai lavoratori dipendenti dell'indennità maturata presso l'ente pubblico, e ritenendo cessato il rapporto previdenziale dei lavoratori con la medesima Gestione Dipendenti Pubblici, aveva trasferito al datore privato cessionario del ramo l'importo lordo dell'IPS maturato dai dipendenti in relazione al servizio prestato presso l'ente pubblico di provenienza fino alla data del passaggio, applicando le disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e nel Regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104 relativo alle norme sulla mobilità.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, avendo comportato la predetta operazione di trasferimento il passaggio dal regime di indennità equipollente (IPS) al regime del trattamento di fine rapporto (TFR), quest'ultimo è composto da una quota pari all'importo maturato fino alla data del passaggio, determinato secondo la disciplina delle indennità equipollenti (nel caso di specie, IPS), rivalutato, e da una quota formata dagli ordinari accantonamenti annuali al TFR effettuati dal momento del passaggio.

Pertanto, la prima quota o (IPS) deve essere computata previa detrazione dall'importo lordo di una percentuale di esenzione pari al 40,98 per cento, corrispondente al rapporto fra l'aliquota di contribuzione a carico del lavoratore e l'aliquota di contribuzione complessiva (2,5/6,1 = 40,98) calcolata sulla retribuzione utile. Detto importo è ulteriormente ridotto di una somma pari a euro 309,87 per ogni anno di servizio, con esclusione dei periodi di anzianità convenzionale. La seconda (TFR) sarà costituita dal relativo ammontare, ridotto delle rivalutazioni annualmente assoggettate a imposta sostitutiva (articolo 19, comma 1, del Tuir).