Regime agevolato impatriati: fondamentale il trasferimento della residenza fiscale in Italia
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 34 del 12 febbraio 2019, ha riepilogato i requisiti necessari ai fini delle agevolazioni fiscali ex art. 16, commi 1 e 2, D.Lgs. 147/2015. In particolare, si ricorda che i soggetti destinatari della norma possono accedere all’agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2, del TUIR, e si impegnino a permanervi per almeno due anni.
Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del TUIR “si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta [ovvero 183 giorni o 184 in caso di anno bisestile] sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”.
Premesso quanto sopra, il soggetto Alfa, residente all’estero dal 15.5.2011 al 19.7.2018, che ha trasferito la propria residenza in Italia il 20.7.2018, in possesso du tutti i requisiti di legge, può fruire della disposizione agevolativa dal 2019 e perni quattro anni successivi. Il rimpatrio successivo al 3 luglio 2018 non permette invece l’applicazione dell’agevolazione ai redditi di lavoro dipendente conseguiti nel corso di tale anno di imposta.
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