Redditi 2019-PF: istruzioni per artigiani e commercianti
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 90 del 17 giugno 2019, ha fornito le istruzioni in ordine alle modalità di compilazione del Quadro RR del modello “Redditi 2019-PF” cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995.
In riferimento alla Sezione I del Quadro RR, l’INPS rinvia alle istruzioni previste nel secondo fascicolo del modello “Redditi 2019-PF”, evidenziando che, qualora emergano debiti a titolo di contributi dovuti sul minimale di reddito ed il contribuente intenda regolarizzare la propria posizione tramite modello F24, la codeline da riportare nello stesso è quella prevista per i predetti contributi sul minimale di reddito (codeline del titolare).
In caso di importi diversi da quelli originari, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri esposti al punto “Compensazione”. Qualora l’importo da corrispondere si riferisca a più di una rata, dovrà essere riportato quale numero rata “0”.
Per ciò che concerne, invece, la Sezione II, questa deve essere compilata dai soggetti che svolgono attività di cui all’art. 53, c. 1, del TUIR e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata, di cui all’art. 2, c. 26, della L. 335/1995.
Non sono iscritti alla Gestione separata e, conseguentemente, non devono compilare il Quadro RR, sezione II, del modello fiscale né sono tenuti al pagamento dei relativi contributi i professionisti che sono obbligati al versamento della contribuzione obbligatoria previdenziale (c.d. contributo soggettivo) presso le Casse, di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, e coloro i quali, pur producendo redditi di lavoro autonomo, sono assoggettati per l’attività professionale ad un'altra forma di previdenza assicurativa, come ad esempio le ostetriche iscritte alla Gestione dei commercianti o i maestri di sci.
Sono, invece, obbligati al versamento alla Gestione separata i professionisti che, pur iscritti ad Albi, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la Cassa di appartenenza oppure hanno esercitato eventuali facoltà di non versamento o iscrizione in base alle previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti (ad esempio, gli ingegneri presso Inarcassa).
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