Sulla G.U. n. 151/2023 è stata pubblicata la Legge 13/06/2023 n.83, in vigore dal 1° luglio 2023, che ratifica e dà esecuzione all’Accordo Italia – Svizzera sull’imposizione dei lavoratori frontalieri e al Protocollo che modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni.

Le nuove disposizioni, che diverranno operative dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è entrata in vigore la Legge 83/2023, e quindi dal 2024, prevedono tra l’altro all’art.4 l’elevazione da 7.500 a 10.000 euro del limite di esenzione.

L’Accordo definisce lavoratore frontaliero un residente di uno Stato contraente che è fiscalmente residente in un Comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 km dal confine con l’altro Stato contraente, che svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro residente, una stabile organizzazione o una base fissa di detto Stato e che ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza.

Inoltre l’art.5 della Legge 83/2023 prevede che dal 2024 i contributi previdenziali per il prepensionamento di categoria che, in base alle disposizioni contrattuali, sono a carico dei lavoratori frontalieri nei confronti degli enti previdenziali dello Stato in cui gli stessi prestano attività lavorativa, sono deducibili dal reddito complessivo.

Sempre dal successivo periodo d’imposta, l’IRPEF e le addizionali dovute sui redditi di lavoro dipendente prestato in Italia dal lavoratore frontaliero sono ridotte del 20% (art. 8).

Particolarmente interessante anche l’art. 12 della Legge di ratifica sul lavoro a distanza, secondo cui i giorni di lavoro svolti nello Stato di residenza in modalità di telelavoro, fino al 40% del tempo di lavoro, dai lavoratori frontalieri, si considerano effettuati nell’altro Stato.

Anche se quest’ultima norma prevede che l’efficacia decorrere dal 1° febbraio 2023 e fino al 30 giugno 2023, si presume che verrà prorogata anche dopo tale termine.

Riguardo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, l’art. 3 dell’Accordo prevede che l’imposta non può eccedere l’80% di quella risultante dall’applicazione dell’imposta sui redditi IRPEF applicabile nel luogo in cui l’attività di lavoro dipendente viene svolta, ivi incluse le imposte locali sui rettiti IPREF. Lo Stato di residenza assoggetta a sua volta ad imposizione ed elimina la doppia imposizione.

Inoltre viene stabilito che i lavoratori frontalieri non devono essere soggetti ad alcuna imposizione nello Stato contraente in cui viene svolta l’attività di lavoro dipendente diversa o più onerosa dell’imposizione di altri lavoratori frontalieri, né essere soggetti ad alcun trattamento fiscale discriminatorio sulla base della definizione di lavoratore frontaliero, inclusi qualsiasi trattamento fiscale discriminatorio fondato sulla durata del soggiorno o la frequenza del ritorno al proprio domicilio.

Comunque le nuove disposizioni non valgono per i lavoratori frontalieri che alla data del 1° luglio 2023 svolgono oppure tra il 31 dicembre 2018 e la citata data hanno svolto un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere. Questi restano imponibili soltanto in Svizzera a prescindere da eventuali interruzioni del rapporto di lavoro oppure da cambi del datore di lavoro, quando continuino a essere sussistenti i requisiti per essere considerato lavoratore frontaliero e l’attività di lavoro dipendente sia svolta nell’area di frontiera in Svizzera per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione o una base fissa svizzere.