Con legge 3 novembre 2016, n. 212 (GU n. 274 del 23-11-2016), è stata ratificata la Convenzione tra Italia e Cile per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali.

Per quanto riguarda il lavoro subordinato, fatte salve le specifiche disposizioni per alcune categorie, si stabilisce che gli stipendi e le altre remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente.  Se l’attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

Nonostante quanto sopra, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un’attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

  1. il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi che inizi o che termini nel corso dell'anno fiscale considerato, e
  2. le remunerazioni sono pagate da o per conto di una persona che è un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e
  3. l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.