L’INAIL, con la circolare n. 30 del 28 giugno 2023, ha informato che, a decorrere dalla medesima data, anche nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato, oltre a quelle che cadono di domenica e nei giorni festivi, sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’art. 18, c. 1, del D.Lgs. 241/1997.

In passato, in seguito alla pubblicazione della determinazione 227/2019, con cui è stata modificata la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, lo stesso Istituto assicurativo aveva dato indicazioni in merito, con la circolare 22/2019, in cui espressamente aveva escluso la giornata del sabato dall’applicazione della suddetta disciplina. In particolare, si precisava che “le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento sono posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’art. 2963 c.c., nel caso in cui cadano di domenica o di giorno festivo e la posticipazione del termine di pagamento; pertanto, non è applicabile nel caso in cui la scadenza di pagamento cada di sabato considerato giorno lavorativo”.

Ad oggi, l’INAIL ha parzialmente riconsiderato la tematica in seguito sia alle osservazioni pervenute dagli intermediari sia ad un recente parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro (nota prot.n.0005658 del 13 giugno 2023). In sostanza, anche le scadenze di sabato vengono ricomprese nella disciplina di cui all’art. 18, c. 1, D.Lgs. 241/1997 e, di conseguenza, verranno fatte slittare al primo giorno lavorativo successivo.