Rateazione debiti contributivi: revoca anche se le rate non pagate non sono in successione temporale
A cura della redazione
Il pagamento rateale deve riguardare l’intera esposizione debitoria del richiedente relativa ai debiti (contributi e sanzioni) maturati nei confronti di tutte le gestioni amministrate dall’INPS che risultano denunciati dal contribuente e accertati alla data di presentazione dell’istanza (c.d. principio di unicità della domanda).
E’ questa una delle precisazioni che l’INPS, con il messaggio 24/05/2016 n.2312, ha fornito in merito alla rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa disciplinata dal Regolamento 9/05/2013 n.113, illustrato a suo tempo con la circolare 108/2013.
Se il contribuente non osserva il citato principio e inoltra una pluralità di domande per ciascuna Gestione o sede INPS competente, le stesse saranno oggetto di reiezione. Resta salva comunque la possibilità per il contribuente di ripresentare una nuova istanza comprensiva, questa volta, dell’intera esposizione debitoria.
Secondo il Regolamento, la rateazione viene revocata se il contribuente omette di versare due rate consecutive. L’INPS precisa che il concetto di consecutività non fa riferimento solo al mancato versamento di due rate una di seguito all’altra, ma anche al mancato pagamento di due rate che non hanno scadenza in successione temporale. Ci si riferisce in particolare alle ipotesi di pagamento con sequenze temporali alternate (rate pagate, alternate a rate non pagate).
Il mantenimento della rateazione concessa, è subordinato inoltre al regolare versamento della contribuzione corrente dovuta per ciascuna Gestione. Per consentire il soddisfacimento di quest’ultimo requisito ci si può avvalere della c.d. rateazione breve che potrà interessare la regolarizzazione di un periodo non superiore a 3 mesi/un trimetre per ciascuna Gestione e per una sola volta nel corso della rateazione principale.
Se la regolarizzazione in modalità breve interessa più Gestioni, questa dovrà avvenire per tutte le esposizioni debitorie riferite alla contribuzione corrente scaduta al momento della domanda nei limiti dei periodi di ammissibilità citati.
La domanda di rateazione breve dovrà essere presentata dal contribuente con tempestività e comunque, nel caso di adempimento mensile, non oltre 3 mesi dalla prima omissione. Nel caso di adempimento periodico, la domanda di rateazione breve dovrà pervenire non oltre i 30 giorni successivi alla scadenza legale dell’adempimento riferito al trimestre in cui si è determinata l’omissione.
Resta fermo che in caso di richiesta del Durc on line, la regolarità potrà essere attestata solo se la rateazione breve risulti attivata con il pagamento della prima rata nei termini assegnati con il provvedimento di accoglimento.
Se la situazione di omissione, invece, è rilevata in sede di invito a regolarizzazione a seguito di richiesta di Durc on line, se non è più possibile ricorrere alla rateazione breve, la condizione di regolarità potrà essere attestata solo in presenza di pagamento in unica soluzione della contribuzione corrente, ferma la regolarità del versamento delle rate di rateazione a quel momento scadute.
Secondo il Regolamento il mancato o parziale pagamento della prima o delle rate scadute comporta l’annullamento del piano di ammortamento. Sul punto l’INPS precisa che il pagamento deve avvenire per intero alla data fissata nel piano di ammortamento affinché si concretizzi l’attivazione della rateazione. Invece il pagamento parziale delle rate successive alla prima che viene effettuato regolarmente alle scadenze definite con il piano ma con importi inferiori al dovuto, costituisce violazione degli impegni che il contribuente ha assunto al momento della presentazione della domanda.
Infine l’INPS ricorda che per effetto dell’art. 18 D.lgs. 241/1997, se il termine per il versamento scade di sabato o in un giorno festivo, il pagamento viene considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Tale criterio trova applicazione anche per il pagamento rateale dei contributi.
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