L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 4 gennaio 2016, n. 27 che attua l’art. 8, c.1 del D.lgs. 156/2015, ha fornito le istruzioni operative che devono essere seguite per la presentazione delle istanze di interpello ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente (L. 212/2000).

Sono previste quattro modalità di presentazione delle istanze, che deve essere redatta in forma libera, esente da bollo: consegna a mano, con raccomandata con avviso di ricevimento, via PEC oppure attraverso l’utilizzo del servizio telematico messo a disposizione dell’Agenzia delle entrate. 

Le istanze di interpello riguardanti i tributi erariali devono essere presentate alla Direzione Regionale competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto istante; mentre le istanze concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale sono presentate alla Direzione Regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

Diversa la situazione per i soggetti non residenti (anche se hanno nominato un rappresentante fiscale in Italia). Infatti questi presentano le istanze: alla Direzione Centrale Normativa con riferimento a quelle riguardanti i tributi erariali; alla Direzione Centrale Catasto, Cartografia e Pubblicità immobiliare con riferimento a quelle concernenti l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale.

L’Agenzia delle entrate ricorda che in via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, le istanze aventi ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale, possono essere presentate direttamente alla Direzione centrale Normativa.

Se l'istanza d'interpello viene presentata ad un ufficio diverso da quello competente ovvero ad un indirizzo di posta elettronica certificata o ordinaria diverso da quello corrispondente all’ufficio competente, la stessa viene trasmessa tempestivamente all'ufficio competente o all’indirizzo di posta elettronica corretto. In tal caso, il termine per la risposta inizia a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'ufficio competente o dalla consegna dell’istanza all’indirizzo di posta elettronica corretto. In ogni caso della data di ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente ne viene data notizia al contribuente.

L’eventuale invito a regolarizzare l’istanza è notificato o comunicato al contribuente entro 30 giorni dalla consegna o ricezione dell’istanza stessa da parte dell’ufficio competente. Nei casi in cui nell’istanza non siano indicati i recapiti del contribuente, l’invito a regolarizzare è notificato o comunicato presso i recapiti risultanti dai registri ufficiali di posta elettronica certificata o dall’anagrafe tributaria.

Il contribuente provvede alla regolarizzazione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito con le stesse modalità consentite per la presentazione dell’istanza di interpello. In caso contrario l’istanza è dichiarata inammissibile.

Nei casi in cui l’ufficio notifica o comunica una richiesta di documentazione integrativa, l’istante è tenuto a trasmettere all’ufficio richiedente con le modalità di presentazione consentite tutti i documenti richiesti, preferibilmente su supporto informatico, o, in alternativa, a esplicitare i motivi della mancata esibizione.

In pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello, resta ferma la possibilità per i contribuenti di presentare con le modalità consentite la rinuncia espressa all’interpello all’ufficio competente.

La risposta si intende notificata o comunicata al momento della ricezione da parte del contribuente.