Quarantena COVID-19: come conguagliare le indennità INPS
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio n. 3871 del 23 ottobre 2020, ha fornito le istruzioni operative riguardanti il conguaglio delle somme anticipate dai datori di lavoro, in attuazione dell’art. 26 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
Come noto, ai fini del riconoscimento della tutela c.d. quarantena, il lavoratore deve produrre il certificato di malattia attestante il periodo di quarantena nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica (art. 26, c. 3).
Qualora al momento del rilascio del certificato il medico non disponga delle informazioni relative al provvedimento, queste dovranno essere acquisite direttamente dal lavoratore interessato presso l’operatore di sanità pubblica e comunicate successivamente all’INPS mediante i consueti canali di comunicazione (posta ordinaria o PEC).
Gli uffici territoriali dell’INPS stanno provvedendo all’accertamento del diritto dei lavoratori e, in particolare, al riconoscimento dell’indennità c.d. quarantena e dell’indennità ai lavoratori “fragili”. Le certificazioni prodotte, considerate accoglibili a seguito della validazione medico legale della Struttura territoriale INPS competente e degli ulteriori eventuali approfondimenti istruttori, andranno ad alimentare apposite tabelle di scambio con le quali saranno fornite informazioni necessarie alla procedura dei flussi contributivi, per le successive richieste di conguaglio da parte delle aziende.
Ciò posto, i datori di lavoro potranno conguagliare gli importi anticipati a titolo di “quarantena” – nella misura massima dell’importo equivalente a quello dell’indennità di malattia o di degenza ospedaliera - laddove sussistente il relativo diritto dei lavoratori, ed entro i limiti del monitoraggio della spesa, così come previsto dall’art. 26 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020).
In ragione della complessità della disciplina in argomento e dei chiarimenti in atto con i Ministeri vigilanti sulla gestione della spesa relativa anche agli oneri a carico dei datori di lavoro, per consentire il suddetto monitoraggio e, quindi, una prudente gestione dei conguagli, in questa prima fase sarà possibile conguagliare gli eventi di “quarantena” a carico dell’INPS con prognosi che si sia conclusa entro il 30 settembre 2020. Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni per i periodi successivi alla predetta data.
Nel caso in cui l’importo anticipato fosse già stato conguagliato come indennità di malattia, i datori di lavoro provvederanno alla sistemazione dei relativi eventi mediante la compilazione dell’elemento <MesePrecedente>, restituiranno tale importo e lo indicheranno con il codice causale “E775” (restituzione indennità di malattia), presente nell’elemento DatiRetributivi/Malattia/MalADebito/CausaleVersMal, e contestualmente riporteranno l’importo spettante per quarantena con i codici e le modalità sopra riportate.
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