Contributi e fisco
Pubblica utilità: la copertura assicurativa anche ai detenuti
A cura della redazione
L’INAIL, con la circolare n. 2 del 10 gennaio 2020, ha ricordato che la copertura assicurativa prevista ex art. 1, c. 312, della L. 208/2015, è stata estesa, a decorrere dall’anno 2020, ai detenuti e agli internati impegnati in lavori di pubblica utilità dall’art. 2, c. 2, del D.Lgs. 124/2018.
Per effetto di quanto sopra, sono, pertanto, assicurati all’INAIL, i seguenti soggetti:
- beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito già introdotti, in via sperimentale per il biennio 2014-2015, dall’art. 12 del DL 90/2014, (L. 114/2014) e attualmente previsti dall’art. 1, c. 312, della L. 208/2015;
- detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'art. 20-ter e dell’art. 21, c. 4-ter, della L. 354/1975;
- stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'art. 22, c. 1, del D.Lgs. 142/2015;
- soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186, c. 9-bis, e dell'art. 187, c. 8-bis, del codice della strada, di cui al D.Lgs. 285/1992, dell'art. 73, c. 5-bis, del testo unico di cui al DPR 309/1990, e dell'arti. 168-bis del Codice penale.
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