Protocollo sui privilegi e immunità: le agevolazioni sugli impatriati non spettano agli agenti UE
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 475 dell’8 novembre 2019, ha chiarito che il soggetto, trasferitosi all’estero (Lussemburgo) per lavorare presso la Banca Europea degli Investimenti (BEI), iscritto all’AIRE dal 4.1.2018, non ha diritto a beneficiare del regime speciale per i lavoratori impatriati ex art. 16, c. 1, D.Lgs. 147/2015, così come modificato dal DL 34/2019 (L. 58/2019).
Allo scopo, l’Amministrazione finanziaria ricorda che, per accedere al regime speciale per i lavoratori impatriati, il citato articolo 16 presuppone, tra l’altro, che il soggetto non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il rientro.
Detti soggetti possono accedere all'agevolazione a condizione che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall'agevolazione.
Si ricorda, altresì, che ai sensi dell’art. 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Con riferimento al requisito della residenza fiscale, si fa presente che, come precisato anche dall'istante, agli agenti UE si applica l'art. 13 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione Europea, che recita "Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diritti di successione, nonché delle convenzioni concluse fra gli Stati membri dell'Unione al fine di evitare le doppie imposizioni, i funzionari e gli altri agenti dell'Unione, i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio dell'Unione, stabiliscono la loro residenza sul territorio di uno Stato membro diverso dal paese ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso l'Unione, sono considerati, sia nello Stato di residenza che nello Stato del domicilio fiscale, come tuttora domiciliati in quest'ultimo Stato qualora esso sia membro dell'Unione. Tale disposizione si applica ugualmente al coniuge, sempreché non eserciti una propria attività professionale, nonché ai figli ed ai minori a carico delle persone indicate nel presente articolo e in loro custodia".
Sulla base del quadro normativo delineato e, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 13 del citato Protocollo, l'istante deve essere considerato ex lege fiscalmente residente in Italia nei periodi di imposta 2018 e 2019.
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