L’INPS, con il messaggio n. 2731 del 27 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione dell’art. 9-ter del D.L. n. 73/2021, con cui è stata disposta la proroga, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, dei termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di IRAP e IVA, che scadono dal 30 giugno 2021 al 31 agosto 2021, al 15 settembre 2021 senza maggiorazione.

Il messaggio specifica i beneficiari della misura e chiarisce che la proroga si estende anche ai termini di versamento dei contributi previdenziali INPS dovuti per la Gestione speciale degli esercenti attività commerciali, per la Gestione speciale degli artigiani e per i professionisti con obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, le cui somme sono calcolate e dichiarate nei modelli fiscali.

In particolare, sono differiti alla data del 15 settembre 2021 anche i termini di versamento delle somme dovute:

- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito d’impresa ai fini Irpef dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233;

- a titolo di saldo per l’anno di imposta 2020 e di primo acconto per l’anno di imposta 2021 della contribuzione calcolata sul reddito ai fini Irpef dai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e che producono reddito ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del D.P.R. n. 917/1986.

Per i soggetti iscritti alle Gestioni autonome speciali dell’INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, il termine di pagamento della prima rata dei contributi richiesti con l’emissione 2021, aventi scadenza originaria il 17 maggio 2021, è fissato al 20 agosto 2021, come già reso noto con la circolare INPS 10 giugno 2021, n. 85.