Il presidente del consiglio dei Ministri con l'ordinanza 18/04/2003 n.3282, ha disposto la proroga della sospensione fiscale e contributiva in precedenza riconosciuta a favore dei residenti nelle zone colpite da calamità naturali. In particolare, l'Ordinanza prevede: - la sospensione dei contributi e premi a favore dei residenti nei comuni della Provincia di Catania colpiti dall'eruzione dell'Etna (ordinanza 3254/2002) disposta fino al 31 marzo 2003 è prorogata al 31 marzo 2004; - la sospensione degli adempimenti tributari disposta fino al 31 marzo 2003 per i seguenti territori è prorogata al 30 giugno 2003: comuni della provincia di Catania interessati dall'eruzione dell'Etna di fine ottobre 2002, comuni della provincia di Campobasso e Foggia colpiti dal sisma di fine 2002, comuni delle regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna colpiti dall'alluvione di fine 2002. I predetti adempimenti sospesi fino al 30 giugno 2003 devono essere effettuati entro il 30 settembre 2003.