Prorogabile il regime agevolato per docenti e ricercatori
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17/E del 25 maggio 2022, ha fornito chiarimenti ai ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli, come previsto dalla legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021).
La norma permette a docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero che beneficiano del regime agevolato (esclusione dalla formazione del reddito ai fini fiscali del 90% degli emolumenti percepiti) la possibilità di optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’AIRE oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli. In particolare:
- il 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se al momento di esercizio della stessa il lavoratore soddisfa, alternativamente, specifici requisiti: ha almeno un figlio minorenne (anche in affido preadottivo) ovvero è diventato proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito, senza applicazione di sanzioni;
- il 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se in tale momento il lavoratore ha almeno tre figli minorenni (anche in affido preadottivo) e diventa proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia dopo il trasferimento, nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena - anche in tal caso - la restituzione del beneficio, senza applicazione di alcuna sanzione.
Il versamento degli importi stabiliti dalla norma deve avvenire in un’unica soluzione entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione che, per i soggetti che si sono trasferiti fiscalmente in Italia prima del 2020, coincide con la conclusione del terzo periodo d’imposta successivo a quello del trasferimento della residenza fiscale in Italia. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo. Per coloro i quali il primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione si è concluso entro il 31 dicembre 2021, il versamento va effettuato entro il 27 settembre 2022 (180 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento).
I docenti e i ricercatori lavoratori dipendenti, a condizione che mantengano la residenza fiscale in Italia, possono esercitare l’opzione mediante la presentazione di una richiesta scritta al datore di lavoro, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo quadriennio di fruizione dell’agevolazione. Per coloro i quali tale quadriennio si è concluso entro il 31 dicembre 2021, l’opzione deve essere effettuata entro il 27 settembre 2022. Il datore di lavoro opera le ritenute sul 10 per cento degli emolumenti erogati, nel caso di lavoratori che, al momento dell’opzione, abbiano comunicato di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare le condizioni per l’applicazione delle rispettive misure di detassazione del reddito di lavoro dipendente e assimilati.
I docenti e ricercatori che esercitano un’attività di lavoro autonomo comunicano l’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale hanno effettuato il versamento degli importi del 10 o del 5 per cento dei redditi di lavoro agevolabili prodotti nel periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
I docenti e ricercatori che hanno esercitato l’opzione possono fruire del regime agevolato per gli ulteriori periodi d’imposta nei quali mantengono la residenza fiscale in Italia, perdendo la possibilità di applicare il regime di favore a partire dal periodo d’imposta in cui viene meno tale requisito.
Per quanto riguarda il requisito della presenza nel nucleo familiare di figli minorenni, anche in affido preadottivo, l’Agenzia chiarisce che deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Per quanto riguarda il termine entro la quale firmare il contratto di acquisto della casa (entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione mediante il versamento), la circolare chiarisce che va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.
Riproduzione riservata ©