Processo tributario: i chiarimenti delle Entrate sui termini sospesi
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10 del 16 aprile 2020, ha fornito indicazioni in merito al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini del processo tributario in seguito all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del Covid-19. In particolare, si illustrano i primi chiarimenti in materia sulla base dell’art. 83 del D.L. 18/2020 (“Cura Italia”) e dell’art. 36 del D.L. 23/2020 (“Liquidità Italia”).
In riferimento al processo tributario, si precisa le udienze che avrebbero dovuto tenersi fra il 9.3.2020 e l’11.5.2020 sono rinviate d’ufficio. Fanno eccezione i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, come, ad esempio, quello finalizzato alla sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
In sostanza, prosegue il documento di prassi, le disposizioni sulla sospensione dei termini, con l’ulteriore estensione della finestra temporale dal 9.3.2020 all’11.5.2020 prevista dal D.L. 23/2020, sono da intendersi di amplissima portata e con riferimento a tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell'appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell'atto di riassunzione, nonché la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l'integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali. La sospensione, invece, non opera su altri termini, quali: quelli relativi ai procedimenti cautelari, quelli soggetti alla sospensione di nove mesi prevista dall’art. 6 del D.L. 119/2018, in tema di definizione agevolata delle liti pendenti, quello del 31.5.2020 concernente il pagamento della quinta rata relativa alla predetta definizione agevolata.
Sono altresì sospesi, chiarisce l’Agenzia, sia il termine per la proposizione del ricorso di primo grado da parte del contribuente, sia il termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento di mediazione, riguardante le controversie di valore non superiore a 50.000 euro. Al riguardo, la sospensione ricomprende, come illustra la circolare, anche il termine di 20 giorni per il versamento del totale ovvero della prima rata delle somme dovute sulla base dell'accordo di mediazione raggiunto tra le parti.
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