Primi chiarimenti sul contratto di rioccupazione
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 115 del 2 agosto 2021, ha fornito le prime indicazioni riguardanti l’esonero riconosciuto ai datori di lavoro in relazione alle assunzioni di lavoratori disoccupati effettuate, nel periodo dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, con contratto di rioccupazione.
Si ricorda che l’articolo 41 del D.L. 73/2021 (L. 106/2021) ha istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato utile a favorire l’inserimento lavorativo dopo la crisi legata al Covid. La stipulazione del contratto di rioccupazione attribuisce al datore di lavoro il diritto a beneficiare, per un periodo massimo di sei mesi, dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali da questi dovuti, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 500 euro (€ 6.000/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 16,12 euro (€ 500/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. Nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Quanto al contratto di rioccupazione, si specifica che la nuova e provvisoria forma contrattuale prevede, con il consenso del lavoratore, un progetto individuale di inserimento finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 c.c., con preavviso decorrente dal medesimo termine. Se, al temine del periodo di inserimento, nessuna delle parti recede dal contratto, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Possono accedere all’esonero tutti i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che abbiano effettuato nuove assunzioni mediante il contratto di rioccupazione nel periodo predetto (luglio – ottobre 2021). L’esonero in oggetto è riconosciuto ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. Diversamente, l’incentivo non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione e nei riguardi delle imprese del settore finanziario.
La circolare precisa le contribuzioni che non possono essere oggetto di sgravio e sottolinea che l’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate.
Il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, da un lato, dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione, da ultimo disciplinati dall’articolo 31 del D.lgs n. 150/2015, dall’altro, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e, infine, da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto Sostegni bis. Quanto a questi ultimi, l’esonero contributivo di cui si tratta non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- il lavoratore, alla data della nuova assunzione, deve trovarsi in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015;
- i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (salvo specifiche eccezioni) o a licenziamenti collettivi, nella medesima unità produttiva;
- decadono dal beneficio dell’esonero e devono restituire quanto fruito i datori di lavoro che procedono: al licenziamento del lavoratore per cui si beneficia dell’agevolazione durante o al termine del periodo di inserimento; al licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con l’esonero in trattazione, nei sei mesi successivi all’assunzione agevolata.
Da ultimo la circolare precisa che l’esonero è riconosciuto in conformità al Temporary Framework e fornisce indicazioni circa il coordinamento con altri incentivi.
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