Con la delibera del 21 ottobre 2010 la Covip, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, ha approvato l’adeguamento statutario di Previndai, il fondo pensione preesistente dei dirigenti industriali. L’obiettivo è quello di adeguare ulteriormente lo Statuto alle disposizioni del D. Lgs. 252/05, del DM 62/07, nonché della circolare Covip 17 gennaio 2008.

Come si legge sul sito del fondo pensione (portale.previndai.it), rispetto al testo precedente, le modifiche apportate derivano da una duplice motivazione:
- la prima, sollevata dalla stessa Covip, finalizzata a rendere più chiari alcuni aspetti del funzionamento del Fondo, a introdurre elementi di semplificazione e a recepire recenti novità normative in materia di revisione contabile;
- la seconda, frutto di un proficuo dialogo con la Commissione stessa, che ha permesso al Fondo di motivare e mantenere alcuni aspetti peculiari del proprio assetto gestorio, come ad esempio il fondo di riserva iscritto a bilancio.
Andando alle principali disposizioni di rilevo modificate, va sicuramente citato l’art. 18 sul Consiglio di Amministrazione in cui al comma 2 è stato introdotta la disamina puntuale dell’iter di elezione dei componenti di parte dirigenziale. Sono però sopratutto le previsioni di cui all’art. 20 sulle Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione che son state innovate. In particolare sono stati elevati i quorum (dalla maggioranza dei precedenti 7/12 agli attuali 8/12) richiesti per:
- l'adeguamento della normativa statutaria e regolamentare alle innovazioni legislative e della normativa secondaria, nonché delle fonti istitutive che dovessero sopravvenire, e a seguito di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip dandone successiva informazione all'Assemblea (comma c);
- la sottoposizione all’Assemblea, anche su sollecitazione della stessa, di eventuali proposte attinenti alle altre modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo; le proposte di modificazione dell’art. 6 devono essere deliberate, comunque, con la maggioranza e la composizione di cui alla lett. x) (comma d)
- la sottoposizione all'Assemblea di eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo (comma t)
- la delibera la stipulazione, con le società prescelte, di convenzioni assicurative e/o finanziarie anche mediante ricorso a una pluralità di linee di investimento, nel rispetto delle procedure approvate da Covip, operanti per i fondi pensione preesistenti; per quanto concerne la stipulazione di convenzioni finanziarie valgono le previsioni di cui all’art. 27, commi 3 e 4; individua la banca depositaria cui affluiscono le risorse destinate ai comparti Finanziari e definisce i contenuti della relativa convenzione. Per queste delibere è necessaria la presenza di almeno 5 componenti (di cui almeno 2 per parte) in possesso di almeno uno dei requisiti di professionalità di cui all’art. 2, comma 1, lettere da a) ad f), Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 79/2007 e successive modifiche ed integrazioni (comma w).
Si è sono poi aggiunti i commi e) con cui si dispone che il Consiglio avvia la procedura per l’elezione dei componenti l’Assemblea secondo quanto previsto dal Regolamento elettorale e il comma r) con cui si prevede che con la maggioranza dei sette degli otto dodicesimi dei componenti:
- determina, periodicamente, in relazione alle presumibili esigenze del Fondo, l'ammontare della quota parte dei contributi e/o dei rendimenti finanziari di essi, da destinare alle spese di gestione del Fondo medesimo, ai sensi dell'art. 7;
- può determinare, periodicamente, l’importo di partecipazione alle spese di gestione nelle ipotesi di cui all'art. 7, co. 1, lett. a), nonché conseguenti all'esercizio di facoltà individuali, di cui al co. 1, lett. b) del medesimo articolo; ï'• stabilisce le modalità di ripartizione degli oneri comuni a più comparti.
Novità sono poi contenute anche nell’art. 24 sui Criteri di costituzione del Collegio dei sindaci in cui al comma 4 meglio si dettaglia la procedura di elezione dei 3 componenti elettivi e dei 2 supplenti e nell’art. 26 sulle Modalità di funzionamento in cui al comma 2 si rende possibile la trasmissione della trasmissione dell’ordine del giorno e dell’eventuale documentazione anche a mezzo telefax o e-mail oltre che come tradizionalmente previsto a mezzo raccomandata.