Previdenza sportivi: soppressa la SPORTASS
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio n. 14430 del 26 giugno 2009, ha fornito chiarimenti in merito a quanto disposto dall'art. 28, commi 1 e 2, del D.L. n. 159/2007, relativamente alla soppressione della Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi e alle istruzioni operative sul caricamento e la gestione delle pensioni.
Dal 3 ottobre, ricorda l'Istituto, non sono più ammesse nuove iscrizioni ai Fondi della soppressa Sportass.
La liquidazione delle nuove pensioni nonché la gestione delle eventuali variazioni riguardanti l'importo lordo in pagamento, compreso l'inserimento o la cessazione dei figli superstiti, verranno effettuati direttamente dal nucleo costituito in Direzione.
Si sottolinea che la liquidazione delle nuove pensioni non prevede l'attribuzione degli assegni al nucleo familiare, della maggiorazione sociale e dell'integrazione al trattamento minimo. Non è, inoltre, previsto il cumulo con altri redditi da lavoro autonomo o dipendente. L'importo in pagamento viene cristallizzato al momento della liquidazione e, quindi, non viene attribuita la perequazione automatica a rinnovo.
La Sportass ha provveduto al pagamento delle proprie pensioni fino al 30 settembre 2007. Dal 5.10.2007, prima scadenza del pagamento delle pensioni successiva alla soppressione della Cassa, l'INPS ha corrisposto il rateo mensile a tutti gli aventi diritto fino al caricamento dei dati nel database delle pensioni INPS.
A partire dalla mensilità di luglio 2009, il pagamento delle nuove prestazioni verrà gestito come per la generalità delle pensioni, cioè: scadenza pagamento al 1° giorno del mese e abbinamento, in fase di estrazione dei flussi mensili di pagamenti, con altre prestazioni intestate, eventualmente, al medesimo beneficiario.
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