Contributi e fisco
Previdenza complementare: le risposte del Ministero del lavoro
A cura della redazione
Il Ministero del lavoro, sul sito internet www.tfr.gov.it ha pubblicato le risposte ai principali quesiti relativi alla riforma del TFR in atto dal 1° gennaio 2007 arrivate tramite la posta elettronica redazionesito@lavoro.gov.it.
Le risposte sono state suddivise per argomento:
Adesione
Domanda - E' obbligatorio aderire ad una forma pensionistica complementare?
Risposta - No. L'adesione alle forme pensionistiche complementari è, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 252/05, libera e volontaria. Di conseguenza i potenziali destinatari delle forme pensionistiche complementari possono liberamente decidere anche di non aderire ad alcuna forma. Il principio della libertà di adesione opera anche nel caso del conferimento tacito del tfr: in questo caso il silenzio del lavoratore dipendente si considera come una implicita manifestazione di volontà di adesione alla forma pensionistica complementare collettiva di riferimento.
D - Se un lavoratore dipendente è titolare di più rapporti di lavoro part time a quale forma pensionistica collettiva può aderire?
R - Può aderire a ciascuna forma pensionistica complementare di natura negoziale e collettiva prevista dai contratti collettivi di lavoro applicabili a ciascun rapporto di lavoro di cui è titolare. Ovviamente sarà opportuno che il soggetto in questione valuti attentamente non solo i benefici ma anche i costi che conseguono alla adesione contemporanea ad una pluralità di forme pensionistiche complementari.
D - E' possibile dopo l'adesione ad una forma pensionistica complementare recedere rinunciando completamente alla realizzazione delle finalità previdenziali?
R - No. L'adesione ad una forma pensionistica complementare comporta tendenzialmente la permanenza all'interno del sistema fino al momento del pensionamento ovvero fino al verificarsi di un evento (inoccupazione, invalidità, mobilità, cassa integrazioni guadagni) che consente (alle condizioni e nei limiti stabiliti dalla legge) il riscatto della posizione prima della quiescenza. ciò significa in altre parole che successivamente all'adesione, se è possibile dopo almeno due anni di permanenza cambiare il mezzo (cioè la forma pensionistica complementare alla quale si aderisce) utilizzato per la realizzazione del fine (la costruzione della pensione complementare) non è possibile rinunciare al fine medesimo.
D - Le forme pensionistiche già operanti alla data del 31.12.06 possono raccogliere nuove adesioni a decorrere dal 01.01.07?
R - Si, a condizione che abbiano comunicato alla commissione di vigilanza sui fondi pensione (covip) di aver provveduto agli adeguamenti necessari per rendere la forma pensionistica in oggetto conforme alle nuove disposizioni introdotte con il decreto 252/05. l'adesione, però, si perfeziona solo in seguito al provvedimento con cui la covip approva gli adeguamenti. a tale riguardo nel modulo di adesione deve essere specificato che le adesioni vengono acquisite nelle more del procedimento di approvazione delle modifiche da parte di covip.
D - Da quando è possibile raccogliere i contributi con riferimento alle nuove adesioni avvenute successivamente al 31.12.06?
R - Il versamento dei contributi e del tfr in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31.12.06 è possibile solo dal 1° luglio 2007 anche con riferimento al periodo compreso tra la data di adesione e ed il 30 giugno 2007 sempre sotto la condizione che la forma pensionistica in oggetto abbia ricevuto la necessaria approvazione da parte della covip. Di tale situazione devono dare evidenza anche i moduli di adesione
D - Da quando è possibile raccogliere i contributi per i lavoratori ed i liberi professionisti con riferimento alle nuove adesioni avvenute successivamente al 31.12.06?
R - Solo per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il versamento dei contributi in relazione alle nuove adesioni raccolte dopo il 31.12.06 è possibile a decorrere dal momento in cui la forma pensionistica in oggetto riceve la necessaria approvazione da parte della covip.
D - Cosa succede in caso di adesione ad una forma pensionistica che non abbia ricevuto entro il 30.06.07 l'approvazione della covip?
R - Se la forma pensionistica complementare non riceve entro il 30.06.07 la necessaria approvazione della commissione di vigilanza sui fondi pensione (covip), i soggetti iscritti al 31.12.06 possono trasferire l'intera posizione individuale presso altra forma approvata anche se non è trascorso il periodo minimo di iscrizione di due anni mentre i soggetti che si siano iscritti successivamente al 31.12.06 possono aderire, con pari decorrenza, ad altra forma pensionistica complementare che abbia già ricevuto l'approvazione della covip.
Contribuzione
D - Quali sono le modalità di finanziamento della previdenza complementare?
R - Per i lavoratori dipendenti il finanziamento può essere attuato con il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e mediante il conferimento (versamento) del tfr maturando (cioè di quello che matura dopo la data di adesione alla forma pensionistica complementare).
Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il finanziamento è attuato mediante contribuzione a carico dei medesimi.
Per le persone fiscalmente a carico di altri soggetti il finanziamento è attuato mediante contributo a carico di questi ultimi.
Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori dipendenti?
Per i lavoratori dipendenti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr oppure con riferimento ad elementi particolari della retribuzione.
Relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi pensione negoziali oppure ai fondi pensione aperti su base collettiva le modalità e la misura minima dei contributi a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori possono essere fissati dai contratti o accordi collettivi anche aziendali.
D - Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti?
R - Per i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure in percentuale del reddito di impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini irpef relativamente al periodo di imposta precedente.
D - Come è determinato il contributo alle forme pensionistiche complementari per i lavoratori soci di societa' cooperative?
R - Per i lavoratori soci di società cooperative il contributo alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure, a seconda della tipologia del rapporto di lavoro che si applica al socio, in percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del tfr ovvero in percentuale dell'imponibile considerato ai fini della contribuzione previdenziale obbligatoria ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini irpef in relazione al precedente periodo di imposta.
D - Quali sono le agevolazioni fiscali per i contributi versati alle forme pensionistiche complementari?
R - I versamenti alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto che li effettua entro il limite massimo di 5164,57 euro. ciò significa che il soggetto in questione ha diritto ad uno sgravio fiscale che si calcola moltiplicando l'aliquota di imposizione fiscale più elevata applicabile al suo reddito complessivo per il contributo versato alla forma pensionistica complementare.
D - Qual è il regime fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro per i propri dipendenti?
R - I contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) a forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri dipendenti sono integralmente deducibili dal reddito di impresa.
Dal punto di vista del lavoratore i contributi versati dal datore di lavoro (sia volontariamente che in adempimento di contratti o accordi collettivi anche aziendali) sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo. in altre parole, i contributi del datore di lavoro unitamente ai contributi versati dal lavoratore sono deducibili dal reddito complessivo del lavoratore medesimo entro il limite massimo di 5164,57 euro.
D - Qual è il regime fiscale dei contributi versati a favore dei familiari fiscalmente a carico?
R - Il soggetto che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5164,57 euro. In altre parole il soggetto in questione, avendo a disposizione un tetto massimo di deducibilità fiscale pari a 5164,57 euro, può decidere di utilizzarlo per finanziare o la propria previdenza complementare o la previdenza complementare dei propri familiari a carico o entrambe.
D - E' possibile continuare a versare contributi ad una forma pensionistica complementare anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile?
R - La contribuzione alle forme pensionistiche complementari può proseguire volontariamente anche dopo il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza a condizione che, al momento del pensionamento, il soggetto abbia effettuato versamenti ad una forma pensionistica complementare da almeno un anno. in questo caso il soggetto può liberamente scegliere il momento in cui fruire delle prestazioni pensionistiche.
D - Qualora la forma pensionistica complementare offra più possibilità di investimento (fondi multicomparto) è possibile suddividere la contribuzione tra più comparti di investimento?
R - In linea generale la normativa ammette questa possibilità rimettendo, tuttavia, alle forme pensionistiche complementari la valutazione circa l'opportunità di consentire o meno ai propri aderenti l'esercizio in concreto di tale opzione. e' dunque agli statuti ed ai regolamenti delle forme pensionistiche complementari che bisogna far riferimento per stabilire se in concreto la forma in oggetto consente o meno di suddividere i flussi contributivi anche su diverse linee di investimento.
Conferimento del tfr
D - Entro quale data i lavoratori dipendenti devono effettuare la scelta in merito alla destinazione del tfr?
R - La scelta se mantenere in azienda il tfr ovvero destinarlo ad una forma pensionistica complementare deve essere effettuata:
entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già in attività di servizio alla data del 1° gennaio 2007
entro sei mesi dalla data di assunzione se questa è successiva al 1° gennaio 2007.
D - Cosa succede se il lavoratore dipendente non effettua alcuna scelta entro il termine previsto?
R - Scatta il meccanismo del silenzio/assenso: il tfr viene conferito in maniera tacita al fondo pensione negoziale previsto dal contratto collettivo applicabile al rapporto di lavoro del soggetto in questione.
D - La scelta di conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
R - No.
D - La scelta di non conferire il tfr ad una forma pensionistica complementare è revocabile?
R - Si in un qualsiasi momento successivo.
D - Cosa succede al tfr già maturato in azienda alla data del 31.12.06?
R - Il tfr gia accantonato in azienda non viene assolutamente toccato e continua ad essere gestito dal datore di lavoro secondo le attuali regole. la scelta riguarda solo il tfr maturando, cioè il tfr che matura a partire dal 1° gennaio 2007.
D - Cosa succede se si decide di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e si lavora in una azienda che occupa fino a 49 dipendenti?
R - Il tfr futuro resta in azienda e nulla cambia rispetto alla situazione attuale.
D - Cosa succede se decido di non destinare il tfr maturando ad una forma pensionistica complementare e lavoro in una azienda che occupa almeno 50 dipendenti?
R - Il tfr maturando viene versato al fondo tfr gestito dall'inps per conto dello stato.
D - Come viene calcolato il numero di 50 dipendenti?
R - Il limite dimensionale viene calcolato considerando, relativamente ai lavoratori nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, la media annuale dei lavoratori in forza nel 2006.
D - Cosa succede se nel corso dello stesso anno l'azienda supera o scende al disotto della soglia di 50 dipendenti?
R - Nulla, nel senso che si fa comunque riferimento alla media annuale dei lavoratori, nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di accantonamento del tfr ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, in forza nel 2006.
D - In caso di versamento del tfr all'inps, per mancato conferimento del tfr ad una forma pensionistica complementare in azienda con almeno 50 dipendenti, cosa cambia rispetto alla situazione attuale?
R - Cambia soltanto il soggetto che gestisce il tfr maturando che non è più l'azienda, ma l'inps per conto dello stato. Tutto il resto non subisce alcuna modifica e continua ad essere disciplinato dalle regole attuali.
D - Se il tfr è versato all'inps a chi si deve presentare la richiesta di liquidazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro o in caso di anticipazione?
R - La richiesta deve essere presentata come di consueto al datore di lavoro anche per quel che riguarda il tfr versato all'inps. il datore di lavoro, infatti, si sostituisce all'inps per quel che concerne l'adempimento degli obblighi nei confronti del lavoratore salvo poi conguagliare quanto anticipato con i futuri versamenti che è tenuto ad effettuare nei confronti dell'inps.
D - Quando il lavoratore si considera già occupato alla data del 28.04.93?
R - Quando a tale data risulta attivata una posizione assicurativa (e dunque risultano versati contributi, anche se in maniera discontinua o solo per poche settimane) presso un ente di previdenza obbligatoria (inps per i lavoratori del settore privato, inpdap per i lavoratori del settore pubblico).
D - Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare?
R - Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale nella misura del 100% oppure nella misura prevista dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o infine , in assenza di previsioni, nella misura minima del 50%
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
D - Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e non ancora iscritto ad una forma di previdenza complementare non decide nulla in merito al tfr maturando?
R - Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
D - Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in merito al tfr maturando il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro?
R - Può scegliere tra:
a) conferire il tfr ancora disponibile (cioè la quota che non viene ancora versata al fondo pensione) al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto
b) non conferire il tfr residuo al fondo pensione negoziale al quale è già iscritto: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
Attenzione: il lavoratore in questione non può conferire il tfr ancora disponibile ad una forma pensionistica individuale.
D - Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore già occupato alla data del 28.04.93 e già iscritto alla forma di previdenza complementare negoziale prevista dal suo contratto collettivo di lavoro non decide nulla in merito al tfr maturando?
R - Scatta il meccanismo del conferimento tacito: il datore di lavoro provvede a versare il tfr al fondo pensione al quale il lavoratore in questione è già iscritto.
D - Quali scelte può effettuare entro il 30 giugno 2007 in relazione al tfr maturando il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
R - Può scegliere tra:
a) conferirlo al fondo pensione negoziale o ad una forma pensionistica individuale
b) non conferirlo ad alcuna forma pensionistica complementare: in questo caso il tfr resta in azienda se questa occupa fino a 49 dipendenti altrimenti viene versato all'inps.
D - Cosa succede se entro il 30 giugno 2007 il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 e non ancora iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo non decide nulla in relazione al tfr maturando?
R - Il tfr viene conferito tacitamente al fondo pensione negoziale previsto dagli accordi collettivi applicabili al rapporto di lavoro del soggetto in questione a meno che non esistano diverse disposizioni contenute nell'accordo aziendale.
D - Cosa deve fare il lavoratore di prima occupazione successiva al 28.04.93 già iscritto al fondo pensione negoziale previsto dal proprio contratto collettivo?
R - Assolutamente nulla poiché non ha più tfr disponibile presso il datore di lavoro dal momento che già lo versa integralmente al fondo pensione.
D - Cosa succede al tfr del lavoratore silente se esistono più fondi pensione negoziali applicabili alla sua azienda?
R - Il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica cui ha aderito il maggior numero di dipendenti dell'azienda in questione a meno che non esista un accordo aziendale che disponga diversamente. Quando non è possibile applicare neppure tale criterio il datore di lavoro trasferisce il tfr maturando alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'inps.
D - Cosa succede se un contratto collettivo non prevede la partecipazione ad alcuna forma pensionistica collettiva?
R - Il lavoratore può comunque destinare il proprio tfr maturando ad una forma pensionistica individuale. Se non dice nulla nel termine di sei mesi, il tfr viene conferito tacitamente alla forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'inps.
D - A cosa serve la forma di previdenza complementare residuale istituita presso l'inps?
R - Serve a raccogliere il tfr maturando che non è stato conferito esplicitamente ad una forma pensionistica complementare collettiva od individuale e non può nemmeno essere conferito tacitamente ad alcuna forma pensionistica complementare collettiva per mancanza di una esplicita previsione contrattuale riferita ad un intero settore ovvero per la mancata previsione della inclusione di alcune tipologie di lavoro tra i destinatari del fondo pensione collettivo.
D - Se si conferisce solo il tfr ad una forma pensionistica complementare si è obbligati a versare anche il proprio contributo?
R - No.
D - Se si conferisce al fondo pensione negoziale solo il tfr si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
R - No. per avere diritto al contributo del datore di lavoro si deve dichiarare di voler contribuire con un proprio versamento: in altre parole occorre iscriversi esplicitamente alla forma pensionistica complementare prevista dal proprio contratto collettivo.
D - Se si conferisce il tfr ad una forma pensionistica individuale e si versa anche il proprio contributo si ha diritto al contributo del datore di lavoro previsto dal contratto collettivo?
R - No a meno che questo diritto non sia espressamente previsto dal medesimo contratto collettivo.
D - Se si decide di contribuire quanto si deve versare?
R - L'ammontare del contributo minimo a carico del lavoratore dipendente e del datore di lavoro è stabilito dal contratto o accordo collettivo di lavoro. Ovviamente il lavoratore può decidere di versare di più rispetto al minimo previsto dagli accordi collettivi.
D - Si può aderire ad una forma pensionistica negoziale senza versare ad essa il tfr?
R - No. l'adesione ad una forma pensionistica negoziale può avvenire o con il solo versamento del tfr oppure con il versamento sia del tfr che dei contributi previsti dal contratto collettivo di riferimento.
D - Si può aderire ad una forma pensionistica individuale senza versare ad essa il tfr?
R - Si.
D - In che data deve essere effettuato il primo versamento del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari (collettive od individuali)?
R - In data 1° luglio 2007 anche per il tfr riferito a periodi precedenti.
D - Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando alle forme pensionistiche complementari?
R - Con la periodicità prevista dalle regole stabilite:
a) dalle fonti istitutive per i fondi negoziali e per le adesioni collettive ai fondi aperti
b) dai regolamenti per quel che concerne le adesioni individuali ai fondi aperti o alle polizze assicurative con finalità previdenziale.
D - Con quale periodicità devono essere effettuati i versamenti del tfr maturando al fondo inps?
R - Mensilmente.
Prestazioni e riscatti
D - Quali sono le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sono di tipo diverso a seconda della causa che determina la maturazione dei relativi requisiti. In particolare:
a) in caso di maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica erogata dagli enti di previdenza obbligatoria le forme pensionistiche complementari possono erogare: unicamente la pensione complementare (rendita) oppure una prestazione "mista" costituita da una quota di pensione complementare nonché da una quota di capitale;
b) prima del pensionamento e sotto determinate condizioni le forme pensionistiche complementari possono erogare:
- anticipazioni per spese sanitarie
- anticipazioni per acquisto prima casa;
- anticipazioni per ulteriori esigenze degli aderenti;
c) in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione le forme pensionistiche complementari possono erogare:
- riscatto parziale;
- riscatto totale
D - Quando matura il diritto alla pensione complementare?
R - Il diritto alla pensione complementare si acquisisce se sussistono i seguenti requisiti:
a) maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza
b) almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare.
Fatte salve alcune tassative eccezioni, i requisiti sopra richiamati devono sussistere in concorso tra di loro: di conseguenza, in termini generali, se mancano i requisiti per avere la pensione pubblica non si può chiedere la pensione complementare mentre se sussistono i requisiti per la pensione pubblica ma l'aderente non può far valere almeno cinque anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare la forma pensionistica complementare può erogare solo il capitale e non la pensione complementare.
D - In caso di maturazione dei requisiti per la pensione pubblica si è costretti a percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare?
R - No. l'aderente, al momento della maturazione dei requisiti necessari per fruire della pensione pubblica, deve decidere (e comunicare alla forma pensionistica complementare alla quale è iscritto) se percepire la prestazione unicamente sotto forma di pensione complementare (rendita) ovvero percepirla in parte sotto forma di rendita (nella misura minima del 50% del montante finale accumulato) ed in parte sotto forma di capitale (nella misura massima del 50% del montante finale accumulato).
L'aderente può chiedere che la prestazione gli venga erogata unicamente sotto forma di capitale qualora, convertendo in rendita non meno del 70% del montante finale accumulato, la rendita medesima risulta inferiore al 50% dell'assegno sociale. Ai fini del calcolo in questione deve assumersi a riferimento la rendita vitalizia immediata e senza reversibilità: si deve tener conto, cioè, solo della speranza di vita dell'aderente (beneficiario diretto).
D - E' possibile ottenere le prestazioni delle forme pensionistiche complementari anche prima della maturazione dei requisiti di accesso alla pensione pubblica?
R - Esistono due casi in cui è possibile chiedere di anticipare il momento dell'accesso alle prestazioni della forma pensionistica complementare rispetto al momento in cui maturano i requisiti di accesso alla pensione pubblica. La prima situazione rilevante è quella del soggetto che, a seguito della cessazione dell'attività lavorativa, resti inoccupato per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. La seconda situazione rilevante è quella del soggetto colpito da invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. In entrambi i casi sopra richiamati, il soggetto in questione può chiedere alla forma pensionistica complementare di accedere alle prestazioni con un anticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza.
D - E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
R - Si. in un qualsiasi momento (vale a dire a prescindere dall'anzianità di partecipazione maturata nella forma pensionistica complementare) l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75% del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a se stesso, al coniuge e ai figli per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
D - E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
R - Si. Decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 75 % del montante accumulato fino al momento della richiesta per far fronte all'acquisto ovvero alla ristrutturazione della prima casa per se stesso o per i figli. nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
D - E' possibile ottenere prima del pensionamento una anticipazione anche per motivi diversi dalle spese sanitarie o dall'acquisto della casa?
R - Si. decorsi almeno otto anni di iscrizione alle forme pensionistiche complementari, l'aderente può chiedere una anticipazione per un importo non superiore al 30 % del montante accumulato fino al momento della richiesta per ulteriori esigenze non meglio specificate dalla normativa. Nel computo dell'anzianità di iscrizione sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione.
D - Cosa succede in caso di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
R - Qualora, prima della maturazione del diritto all'erogazione del trattamento pensionistico complementare, l'aderente perda i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare (ad esempio per cambio di lavoro con conseguente applicazione di un diverso contratto collettivo o per passaggio a qualifica dirigenziale) può:
1. trasferire la posizione pensionistica individuale alla forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
2. esercitare il riscatto parziale, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, in caso di:
a. cessazione dell'attività lavorativa che comporti in occupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi
b. mobilità
c. cassa integrazioni guadagni ordinaria
d. cassa integrazioni guadagni straordinaria
3. esercitare il riscatto totale della posizione individuale maturata in caso di:
a. invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
b. cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi
4. mantenere presso la forma pensionistica complementare in questione la posizione individuale maturata anche in assenza di ulteriore contribuzione
In caso di mancato esercizio della facoltà di opzione da parte dell'aderente si procede senz'altro al mantenimento della posizione presso la forma pensionistica in oggetto.
D - E' possibile chiedere il riscatto della posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare anche al di fuori dei casi esplicitamente previsti dalla normativa introdotta con il decreto legislativo 252/05?
R - Si, a condizione che lo prevedano gli statuti ed i regolamenti delle forme pensionistiche complementari.
D - Cosa succede in caso di decesso dell'aderente ad una forma pensionistica complementare in costanza di attività lavorativa vale a dire prima del pensionamento?
R - L'intera posizione individuale maturata all'interno della forma pensionistica complementare è riscattata dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari indicati dall'aderente. Gli eredi o i beneficiari possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche. In mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita alla forma pensionistica complementare se si tratta di forma negoziale ovvero, qualora si tratti di forma pensionistica individuale, viene devoluta per la realizzazione di finalità sociali.
Regime fiscale delle prestazioni
D - Quali sono le regole generali di tassazione delle prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari?
R - Le prestazioni erogate dalle forme pensionistiche complementari sia sotto forma di capitale sia sotto forma di rendita sono assoggettate ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%.
L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la prestazione erogata ma solo sulla parte imponibile di essa.
D - In che modo è tassata la pensione complementare?
R - La pensione complementare è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutta la pensione complementare, erogata ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo della pensione complementare ridotto dei contributi eventualmente non dedotti, degli interessi maturati durante la fase di accumulazione nonché della rivalutazione annua della rendita medesima.
D - In che modo è tassato il capitale erogato al momento del pensionamento?
R - Il capitale erogato al momento del pensionamento è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto il capitale erogato ma solo sulla parte imponibile di esso vale a dire sull'importo del capitale al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
D - In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto di perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare?
R - Il riscatto erogato prima del pensionamento per effetto della perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. La riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. l'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
D - In che modo è tassato il riscatto erogato prima del pensionamento per motivo diverso dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa?
R - Il riscatto erogato prima del pensionamento per motivi diversi dalla perdita dei requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare previsti espressamente dalla normativa è assoggettato ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. L'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
D - In che modo è tassata l'anticipazione per far fronte a spese sanitarie?
R - L'anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 15%. Tale aliquota si riduce di una quota pari a 0,30% per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo. la riduzione massima è comunque del 6% per cui dopo il 36° anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari comunque si applica l'aliquota di imposizione del 9%. L'aliquota del 15% (eventualmente ridotta in ragione dell'anzianità di partecipazione superiore a 15 anni) si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
D - In che modo è tassata l'anticipazione per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa?
R - L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. l'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
D - In che modo è tassata l'anticipazione richiesta per esigenze personali dell'aderente diverse dall'acquisto della prima casa o dalla necessità di far fronte a spese sanitarie?
R - L'anticipazione richiesta per far fronte all'acquisto o alla ristrutturazione della prima casa è assoggettata ad una ritenuta a titolo di imposta (quindi a titolo definitivo) con aliquota del 23%. l'aliquota del 23% si applica non su tutto la somma erogata, ma solo sulla parte imponibile di essa vale a dire sull'importo erogato al netto dei contributi eventualmente non dedotti e degli interessi maturati durante la fase di accumulazione.
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