L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 589 del 15 settembre 2021, ha precisato che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi versati alle forme di previdenza complementare, nel limite di euro 5.164,57 euro, anche se versati dal datore di lavoro. Le modifiche apportate dal D.Lgs. 252/2005 alla disciplina tributaria della previdenza complementare portano ad ammettere la deducibilità anche nei casi di versamento da parte di uno solo dei soggetti del rapporto.

L’espressione contenuta nel c. 4 dell’art. 8, del D.Lgs. 252/2005 ovvero “somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro”, infatti, deve essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti (lavoratore, collaboratore ovvero datore di lavoro, committente).

Una diversa interpretazione, che portasse a escludere la deducibilità in mancanza di versamenti congiunti, sarebbe in contrasto con le finalità del decreto, che intende favorire il ricorso alla previdenza complementare in assoluta libertà di scelta circa la forma previdenziale e l’ammontare del contributo da versare.