Prescrizione breve anche se non è impugnata la cartella di pagamento
A cura della redazione

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23397 depositata il 17 novembre 2016, hanno affermato che se decorre il termine per fare opposizione alla cartella di pagamento, pur verificandosi la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, il credito diventa irretrattabile, ma non trova applicazione l’art. 2953 c.c., e pertanto non è operativa la conversione della prescrizione breve (5 anni) in quella ordinaria (10 anni).
Si ricorda che ai sensi della predetta disposizione, i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
Il caso concreto era relativo ad un commerciante che aveva ricevuto una cartella di pagamento relativa ad un debito per contributi previdenziali Inps, notificata oltre il termine prescrizionale di 5 anni. Il contribuente aveva opposto la cartella oltre il termine perentorio di 40 giorni previsto per l’impugnazione. Quest’ultima era stata dichiarata inammissibile, dal giudice di primo grado, che aveva altresì disposto l’applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Diversamente, in sede di appello, era stato dichiarato prescritto il credito vantato dall’Inps e non applicabile il termine di prescrizione ordinario.
La Corte di Cassazione ha confermato quanto deciso in sede di appello, sostenendo l’orientamento maggioritario in materia. In particolare, la Suprema Corte ha espresso i seguenti principi:
- La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46/1999, pur determinando la decadenza della possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della cosiddetta "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell'Inps, che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 del D.L. n. 78/ 2010, convertito dalla legge n. 122/2010).
- È di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattive produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della cosiddetta "riconversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria , la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Riproduzione riservata ©