Premio tassato nello Stato in cui è maturato
A cura della redazione

L’Agenzia delle entrate, con la risposta all'interpello n. 81 del 25 marzo 2025, ha precisato che il premio riconosciuto a un dipendente deve essere tassato nello Stato in cui risulta fiscalmente residente, durante il periodo di maturazione dello stesso, a nulla rilevando il successivo trasferimento della residenza in Italia.
Dovrà invece essere tassato in Italia, solo il reddito riferibile, pro rata temporis, all’attività svolta nel nostro Paese, anche se il beneficiario del reddito risulta all’estero nell’anno d’imposta di riferimento.
Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un dipendente, destinatario di un premio (c.d. Bonus), ha svolto l'attività lavorativa nel Regno Unito alle dipendenze della società inglese del Gruppo fino a dicembre del 2023, per poi intraprendere, il 18 dicembre del medesimo anno, un nuovo rapporto di lavoro in Italia, presso la stabile organizzazione dell'Istante.
L'Istante ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale applicabile al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore interessato a seguito del pagamento dei Bonus.
L’Agenzia delle entrate ha richiamato l’art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Regno Unito che prevede un regime di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del contribuente allorquando questo coincida con lo Stato della fonte (Paese in cui viene svolta l’attività lavorativa), nel periodo d'imposta di riferimento e, come eccezione, la tassazione concorrente tra lo Stato di residenza del contribuente e quello di svolgimento dell'attività di lavoro dipendente (Stato della fonte) allorquando non coincidano.
Il Commentario all'articolo 15, paragrafo 1, del Modello OCSE di Convenzione chiarisce che la potestà impositiva dello Stato della fonte è subordinata alla condizione che i compensi derivino da un'attività di lavoro dipendente svolta in detto Stato, non rilevando l'eventuale momento in cui il reddito è corrisposto. Inoltre, prevede che lo Stato della fonte di ogni remunerazione pagata dopo la cessazione dell'attività di lavoro dipendente deve essere considerato quello in cui l'attività lavorativa è stata svolta.
Ciò detto, il Bonus incassato dal dipendente, nel periodo in cui svolge la propria prestazione lavorativa in Italia, ed è ivi residente, è maturato in parte in relazione all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito e in un periodo d'imposta in cui non era residente in Italia.
Pertanto, se durante il periodo di maturazione del premio, il dipendente ha svolto l'attività di lavoro in un Paese estero (nel caso in esame Regno Unito), risultando fiscalmente residente in tale Stato, il relativo reddito deve essere tassato solo in detto Paese, indipendentemente dal successivo trasferimento della residenza in Italia; dovrà, invece, essere tassato in Italia solo il reddito riferibile, pro rata temporis, all'attività lavorativa svolta nel nostro Paese, anche se il beneficiario del reddito risulta residente all'estero nell'anno d'imposta di riferimento.
Poiché il gruppo societario ha in Italia una stabile organizzazione, spetterà a questa il compito di assolvere gli obblighi di sostituzione d'imposta riguardo alle somme maturate a decorrere dal 18 dicembre 2023, data a partire dalla quale il dipendente ha svolto l'attività lavorativa nel territorio dello Stato.
Riguardo alle somme assoggettate a tassazione in Italia, nel 2024, ma riferite all'attività lavorativa svolta nel Regno Unito nel periodo dal 2021 a dicembre 2023, e quindi non imponibili nel nostro Paese in quanto prive di qualsiasi collegamento con il territorio dello Stato italiano, l’Agenzia delle entrate ritiene che, qualora la stabile organizzazione non abbia provveduto alla restituzione delle ritenute indebitamente applicate in occasione delle operazioni di conguaglio, il dipendente dovrà presentare istanza di rimborso.
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