Premio di risultato detassabile solo se i criteri di misurazione dell’incremento sono fissati anticipatamente
A cura della redazione
L’Agenzia delle entrate, rispondendo all’interpello n. 205 del 25/06/2019, ha precisato che i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, necessari per poter fruire della detassazione sui premi di risultato di cui alla Legge di stabilità 2016 e successive modificazioni, devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad un eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.
Ne consegue che se la determinazione di detti criteri di misurazione avviene postuma o a ridosso del periodo di maturazione del premio (c.d. periodo congruo), non è possibile applicare ai premi di risultato l’aliquota agevolata del 10% quale imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali regionali e comunali.
Nel caso sottoposto all’esame dell’Agenzia delle entrate, un’azienda aveva sottoscritto il 26 novembre 2018 un contratto integrativo aziendale di secondo livello con le organizzazioni sindacali e con la RSA per definire i parametri di misurazione del premio di risultato a valenza per lo stesso anno 2018, con erogazione nel mese di luglio 2019.
Secondo l’Agenzia delle entrate, l’aver determinato i criteri di misurazione a novembre 2018 per riconoscere il premio di risultato proprio per quell’anno, non soddisfa la condizione secondo cui la determinazione deve avvenire con ragionevole anticipo.
Riproduzione riservata ©