Premio di produttività detassabile anche in caso di modifiche al periodo congruo
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con risposta all’interpello n. 270 del 20 aprile 2021, ha confermato che il premio di risultato è detassabile anche se le parti, a causa di situazioni emergenziali, modificano il parametro per la misurazione dell’indennità (EBITDA 2020), precedentemente accordato con contratto aziendale, nonché il periodo congruo di riferimento.
Nel caso sottoposto all’Agenzia, il datore di lavoro e le organizzazioni sindacali avevano sottoscritto un accordo integrativo aziendale con decorrenza dal 1° gennaio 2019 e scadenza il 31 dicembre 2019, con cui avevano istituito un premio di risultato annuale strutturato sulla base dell’incremento dell’EBITDA.
In conseguenza dell’emergenza sanitaria e del fermo delle attività svolte dal datore, il predetto contratto era stato prorogato più volte sino, da ultimo, al 31 dicembre 2020. Con la proroga era stato anche modificato il parametro 2019 con cui era determinato il premio di produttività (EBTIDA 2019), riducendolo in proporzione ai giorni di sospensione dell’attività del 2020.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, al raggiungimento degli obiettivi il premio di risultato erogato poteva essere detassato nonostante l’EBITDA del 2019 fosse stato ricalcolato per renderlo omogeneo con l’EBITDA del 2020, tenendo conto dei mesi di chiusure. Era irrilevante anche la circostanza che il confronto non riguardava più l’intero anno, ma un periodo ridotto di attività.
Nel caso sottoposto al Fisco, la rideterminazione del periodo congruo dovuta all’emergenza sanitaria non ostava all’applicazione del regime agevolato, dal momento che la durata del periodo di maturazione del premio è rimessa all’accordo delle parti. Lo stesso vale per la rideterminazione del parametro EBITDA del 2019, in quanto i nuovi criteri da applicare consentivano comunque di rilevare l’incremento attuale di redditività, non configurandosi un confronto con un dato remoto. Inoltre, le parti non avevano individuato un nuovo criterio, tale da far venir meno la funzione incentivante della norma, ma solo prorogato il precedente accordo.
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