L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 283 del 20 maggio 2022, ha chiarito che si applica la tassazione ordinaria nel caso in cui il datore di lavoro corrisponda ai propri dipendenti un premio legato all’efficienza aziendale, non nei termini previsti dalla trattativa sindacale ma, a causa della complessità della valutazione dei risultati raggiunti, in un momento successivo.

La tassazione separata, infatti, può essere applicata esclusivamente nell’ipotesi in cui il differimento nel pagamento degli importi dipende da cause giuridiche sopravvenute o da oggettive situazioni di fatto.

Nella fattispecie in esame, l’istante corrisponde «annualmente al proprio personale due tipologie di compenso legate all'attività svolta e al raggiungimento di obiettivi previsti declinati ex ante:

- Incremento efficienza aziendale liquidato di norma l'anno successivo a quello di riferimento, nella misura percentuale differenziata per carriere e determinata ex post con trattativa sindacale, previa acquisizione della relazione del ... elaborata sulla base dell'andamento complessivo delle attività sviluppate dall'Istante e tenendo altresì conto di eventuali particolari accadimenti che hanno caratterizzato le azioni dell'Istante nell'anno considerato;

- Gratifica di risultato liquidata di norma l'anno successivo a quello di riferimento, nella misura percentuale differenziata per carriere e per dipendente, in esito al processo valutativo dell'attività svolta e dei risultati raggiunti da ciascun dipendente».

«Nonostante gli accordi tra le parti prevedano la corresponsione del premio, in un'unica soluzione, entro il mese di novembre dell'anno successivo a quello di riferimento, l'istante fa presente, tuttavia, che nella prassi la liquidazione dell'Incremento efficienza aziendale avviene con una tempistica difficilmente prevedibile: tale ritardo è spesso dovuto a cause contingenti legate alla complessità della valutazione dei risultati raggiunti nei settori di intervento dell'Istante, nonché al prolungarsi della trattativa sindacale, in esito alla quale è definita la misura dell'indennità da liquidarsi».

A titolo d'esempio, l'incremento efficienza aziendale relativo all'anno 2019 è stato erogato solo a far data dal mese di marzo 2021.