L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 130 del 28/12/2018, ha precisato che il premio di risultato previsto da un accordo di secondo livello non può fruire dell’imposta sostitutiva del 10% ai sensi dell’art. 1, cc. 182 – 189 della Legge di Stabilità 2016, se al termine del periodo congruo non viene verificato un incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Pertanto non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è altresì necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Nel caso sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle entrate, è stato rilevato che l'erogazione del premio di risultato non era subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, come richiesto dalla norma citata e come illustrato dalla circolare A.E. n. 28/E del 2016, bensì era ancorato al raggiungimento di parametri stabili, fissati nel contratto aziendale.

In particolare, dall’esame della documentazione prodotta, L’Agenzia delle entrate ha rilevato che il premio di risultato veniva riconosciuto e modulato in base al grado di raggiungimento dell’obiettivo, misurabile attraverso apposite tabelle che graduano l’importo del premio in ragione del risultato raggiunto, e non in base al livello di incrementalità riscontrabile dal confronto dei risultati raggiunti al termine del periodo congruo e quelli consuntivati nell’arco temporale immediatamente precedente.

Il requisito dell'incrementalità, ribadisce l’Agenzia delle entrate, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione prevista dalla legge di Stabilità 2016, che differenzia la misura oggi applicabile dalle precedenti norme agevolative, in vigore dal 2008 al 2014, che premiavano fiscalmente specifiche voci retributive a prescindere dall'incremento di produttività.

L’Agenzia delle entrate, richiamando la propria circolare n.5/E del 2018, in merito al presupposto che i singoli obiettivi previsti dall’accordo di secondo livello non sono tra loro alternativi, ha invece precisato che se al termine del periodo congruo, la misurazione di ogni singolo obiettivo risulti incrementale rispetto al valore consuntivato per quel medesimo obiettivo, nel periodo immediatamente precedente il periodo congruo, la parte di premio di risultato riferito a quell’obiettivo potrà godere del regime agevolativo previsto dalla citata legge di Stabilità 2016.

Resta fermo che se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini appena illustrati, e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto, con la prima retribuzione utile, al recupero delle imposte non versate in occasione dell'erogazione dell’emolumento premiale.