L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 11/E del 2020, ha risposto positivamente ad un quesito con cui veniva chiesto se nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f-quater), del  DPR 917/1986 (TUIR), potessero essere  ricompresi  i  premi  versati  dal  datore  di  lavoro  in  favore  della  generalità  dei dipendenti, a seguito della stipula di polizze a copertura del rischio di contrarre il Covid-19.

Ne consegue che i relativi premi non concorrono alla formazione del reddito imponibile da lavoro dipendente dei lavoratori interessati.

Va altresì ricordato che l’A.E. (circ. 5/2018) ha precisato che la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente prevista per i contributi/premi in argomento si realizza sempreché gli stessi siano destinati all’erogazione di prestazioni in favore del dipendente e non anche dei suoi familiari.

Pertanto, laddove la polizza garantisce prestazioni sia al dipendente che ai familiari, occorrerà scorporare la quota riferita alla posizione dei familiari, fermo restando che per tale ipotesi potrebbe trovare applicazione l’esclusione dalla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi del comma 3 dell’art. 51, secondo cui non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente il “valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo di imposta a 258,23 euro” o ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett, a) alle condizioni e nei limiti previsti da tale disposizione.

Non è, invece, applicabile la detrazione d’imposta prevista dall’art .15, c. 1. lettera f), del TUIR (19%).