L’INAIL, con la circolare n. 45 del 16 dicembre 2022, ha fornito le istruzioni operative per l’attuazione del decreto interministeriale 6.9.2022 per effetto del quale, a decorrere dal 2023, per alcune categorie di lavoratori l’assicurazione è stata ricondotta al premio di assicurazione “ordinario” di cui all’art. 41 del DPR 1124/1965.

Più in particolare, si rileva che, dal 1° gennaio 2023:

a. è assoggettata al regime assicurativo ordinario, con applicazione delle voci di tariffa corrispondenti alle lavorazioni esercitate previste nella tariffa ordinaria dipendenti di cui al D.I. 27.2.2019 (e, con conseguente venire meno, laddove prevista, della riduzione ex L. 147/2013), l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle seguenti categorie di lavoratori:

1) facchini riuniti in cooperative addetti a lavori di carico e scarico di merci e materiali, compresi i lavori di facchinaggio nei porti e a bordo di navi. Allo scopo, si ricorda che, ai fini previdenziali, l’attività di facchinaggio è inquadrata dall’INPS nel settore industria, se è complementare o ausiliaria dell’attività di trasporto terrestre, marittimo e aereo. Il settore d’inquadramento è, invece, terziario se l’attività è svolta indipendentemente dal trasporto, anche mediante l’utilizzo di mezzi meccanici. Nelle tariffe dei premi 2019, le attività di facchinaggio sono classificate al gruppo 9200, sia nella gestione industria che terziario, nelle seguenti voci:

-          9210 Carico, scarico, facchinaggio nelle stazioni autoferrofilotranviarie, marittime e negli aeroporti - Industria tasso 25,07‰, Terziario tasso 29,61‰;

-          9220 Carico, scarico, facchinaggio nei porti: sottobordo, con chiatte o dalla banchina. Operazioni, a bordo delle navi, di stivaggio e disistivaggio. Comprese le eventuali attività di cui al stg. 9210 - Industria tasso 110‰, Terziario tasso 68,41‰;

-          9231 Carico, scarico, facchinaggio di ortofrutticoli - Industria tasso 32,95‰, Terziario tasso 13,68‰ - 9232 Carico, scarico, facchinaggio di qualunque altra merce - Industria tasso 53,48‰, Terziario tasso 30,03‰;

-          9233 Movimentazione merci nei porti: su piazzale, in zona extrabanchina e nei magazzini effettuata da personale che opera esclusivamente in detto ambito. Escluse le attività di cui ai stg. 9210 e 9220 - Industria tasso 28,19‰, Terziario tasso 16,28‰;

2) barrocciai, vetturini e ippotrasportatori soci di cooperative addetti a lavori di trasporto mediante trazione animale o someggio. Per questa fattispecie, si ricorda che l’attività dei vetturini è assimilabile ai servizi pubblici, urbani ed extraurbani, per trasporto di persone previsti nella voce 9124. Il relativo tasso medio nella gestione industria è pari al 25‰, nella gestione artigianato al 13,74‰, nella gestione terziario al 19,60‰ e nella gestione altre attività al 12,97‰. Inoltre, poiché l’attività di trasporto merci mediante trazione animale e someggio è assimilabile al trasporto di persone mediante trazione animale, la relativa classificazione è riconducibile sempre alla voce 9124;

3) pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne soci di cooperative di pesca che esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa. Ai premi in commento si applica la riduzione contributiva per la pesca costiera (art. 6, c. 1, del D.L. 457/1997 – L. 30/1998), stabilita attualmente nella misura del 44,32%. Con la revisione delle tariffe del 2019 è stata prevista la voce di tariffa 1300 della gestione Industria con la declaratoria Piccola pesca marittima. Pesca in acque interne. Acquacoltura, distinguendo, rispetto alle previgenti tariffe dei premi, tali attività dall’allevamento, mattazione e macellazione di animali che continua a essere assicurata alla voce 1200. Nella voce 1300 sono comprese anche le eventuali attività di trasporto e commercializzazione del proprio pescato;

4) persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive (addetti ai frantoi che operano durante la campagna olearia). Nella gestione tariffaria industria delle tariffe 2019 è prevista la voce 1431 per l’attività di frangitura e spremitura per la produzione di olio di oliva, comprese le eventuali fasi di purificazione, filtrazione, brillantatura e imbottigliamento, con tasso medio del 26,47‰, nella quale è attualmente assicurata l’attività degli oleifici industriali.

Nella gestione tariffaria artigianato, dove sono assicurati i dipendenti delle aziende artigiane, è prevista la voce 1420 con tasso medio 20,18‰, che comprende, accanto alla lavorazione del latte, ai caseifici e alla produzione di grassi alimentari, la produzione e lavorazione di oli alimentari, comprese le eventuali fasi di miscelazione, taglio, purificazione, filtrazione e brillantatura anche limitatamente a singole fasi, compreso l’imbottigliamento.

b. Per i componenti del nucleo artigiano (titolare, familiari coadiuvanti, soci) che svolgono l’attività di frangitura e spremitura delle olive per la durata della campagna olearia (e quindi con carattere di stagionalità), l’assicurazione è attuata con il premio ordinario, determinato applicando alla retribuzione minima giornaliera valevole per la generalità dei lavoratori dipendenti, assunta quale retribuzione convenzionale, moltiplicata per il numero delle giornate lavorate, il tasso della corrispondente voce della gestione tariffaria Artigianato (1420).