L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36 del 26 giugno 2020, ha chiarito che il regime fiscale di favore sui premi di risultato erogati ai sensi dell’art. 1, commi da 182 a 189, L. 208/2015 (imposta sostitutiva 10%) possa applicarsi sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio (previamente definiti nel contratto e misurati nel periodo congruo stabilito su base contrattuale), e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Pertanto, i criteri di misurazione devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto ad una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi.