L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 78 del 19 ottobre 2018, ha chiarito che l'erogazione del premio di risultato non subordinata al conseguimento di un risultato incrementale rispetto al risultato registrato dall’azienda all’inizio del periodo di maturazione del premio per quel medesimo parametro, ma ancorato al raggiungimento di un dato stabile, fissato dal contratto aziendale, costituito dal raggiungimento di un valore dell’EBIT, non possa fruire del regime fiscale agevolato (imposta sostitutiva al 10%) previsto dall’art. 1, commi 182 e ss., della legge di Stabilità 2016 e ss.mm.

Secondo quanto previsto dalla L. 208/2015, in combinato disposto con il decreto interministeriale 25.3.2016 (si veda anche circ. 28/2016), ai fini del riconoscimento del beneficio in esame, non è sufficiente che l'obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall'azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l'inizio del periodo di maturazione del premio.

Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell'agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016.

Per completezza, si fa però presente che, qualora il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno interessato risulti incrementale rispetto al valore dell’EBIT registrato in riferimento all’anno precedente, il premio di risultato potrà godere del regime agevolativo in commento.