Tra le condizioni richieste ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sui premi di risultato, il legislatore ha richiesto anche che il contratto di secondo livello che li regolamenta venga depositato presso l’INL entro 30 giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto stesso con le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 25/03/2016. Ci si è chiesti se tale termine sia perentorio, con la conseguenza che la sua inosservanza comporta l’impossibilità di fruire della disposizione agevolativa. Sul punto è intervenuta l’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 5/E del 2018, secondo cui (punto 4.5) il termine dei 30 giorni è ordinatorio e non perentorio, anche se al fine di fruire dell’imposta sostitutiva del 10% è necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali risulti già depositati al momento dell’erogazione del premio di risultato. Pertanto, una volta sottoscritto il contratto di secondo livello che istituisce il premio di risultato, il deposito dello stesso presso l’INL può avvenire anche oltre i 30 giorni. Solo dopo aver depositato il contratto si potrà erogare il premio di risultato e fruire dell’agevolazione fiscale.