L’INAIL, con la circolare n. 26 del 25 giugno 2020, ha riepilogato le tipologie di aiuti contenute nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, i controlli e le verifiche che sono tenuti a effettuare i soggetti pubblici o privati che li concedono o li gestiscono, quali siano i soggetti tenuti alla registrazione del regime di aiuti e degli aiuti individuali nonché le conseguenze in caso di inadempimento.

Il Registro nazionale aiuti di Stato è accessibile da chiunque all’indirizzo https://www.rna.gov.it, nel quale è pubblicata anche tutta la documentazione tecnica (sezione “Supporto documentale) e il quadro normativo.

L’INAIL rientra tra i soggetti concedenti, per cui è tenuto agli obblighi di registrazione degli aiuti individuali fruiti dalle imprese beneficiarie in un determinato esercizio finanziario. Nello specifico la circolare precisa che l’Istituto è obbligato alla registrazione nel RNA per due tipologie di aiuti individuali, non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione (aiuti cosiddetti “automatici”): gli sgravi sui premi assicurativi che costituiscono aiuti di Stato concessi per le navi iscritte al Registro internazionale italiano – aiuto notificato (art. 6, c. 1, D.L. 457/1997, convertito dalla L. 30/1998) e quelli per l’assunzione di lavoratori svantaggiati – aiuto esente da notifica (art. 4, c. 8-11, L. 92/2012).

La circolare descrive le modalità per la determinazione dell’importo dell’aiuto individuale/sgravio che avviene contestualmente al calcolo del premio dovuto, in base alle retribuzioni effettivamente corrisposte nel relativo periodo assicurativo, indicate nelle dichiarazioni delle retribuzioni trasmesse dai datori di lavoro all’INAIL per il tramite dei servizi telematici, e al tasso che deve essere applicato per la determinazione del premio stesso.

La presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è, pertanto, l’adempimento che consente all’INAIL la determinazione del premio dovuto e dello sgravio correlato e costituisce, dunque, presupposto per la fruizione dell’aiuto individuale.

Gli obblighi di registrazione da parte dell’INAIL degli aiuti individuali nel RNA entro l’esercizio successivo a quello di fruizione sono correlati alle scadenze ordinarie per la presentazione delle dichiarazioni delle retribuzioni e per il pagamento dei premi assicurativi, elencate in maniera dettagliata per i datori di lavoro titolari di PAT, per le imprese armatrici titolari di Pan e per le società di somministrazione.

La circolare chiarisce che i controlli sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l’applicazione degli sgravi e sulla fruizione degli aiuti di Stato, così come qualsiasi altro aspetto relativo alla gestione dei rapporti assicurativi e alla determinazione dei premi dovuti, sono effettuati dalla sede INAIL competente per territorio, individuata con riferimento alla sede legale del soggetto assicurante. La sede INAIL competente provvede in caso di indebita fruizione a revocare lo sgravio e a richiedere i premi dovuti con applicazione delle relative sanzioni.

Qualora, in seguito ai controlli, il beneficiario sia tenuto a restituire in tutto o in parte l'aiuto individuale già fruito, l’INAIL è tenuto a trasmettere al RNA le informazioni relative alla variazione intervenuta solo dopo l'avvenuta restituzione dell'importo dovuto e, comunque, entro trenta giorni dalla conoscenza dell'avvenuta restituzione.

Per quanto riguarda gli aiuti erogati nel 2017 e nel 2018 l’INAIL ha già provveduto alla registrazione. Inoltre, la “legge annuale per il mercato e la concorrenza” (L. 124/2017), ha previsto specifici obblighi di pubblicazione a carico dei soggetti che ricevono erogazioni pubbliche e, precisamente, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogate dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente, ad eccezione di quelli di importo  inferiore a 10.000 euro.

E’, altresì, disciplinata una modalità alternativa di adempimento degli obblighi di pubblicazione in caso di registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel RNA.

Per quanto riguarda gli aiuti automatici erogati dall’INAIL in un determinato esercizio e registrati nel RNA nell’esercizio successivo a quello della fruizione da parte dei beneficiari, la circolare precisa che i soggetti beneficiari sono tenuti a dichiarare l’esistenza degli stessi, a seconda dei casi, rispettivamente nella nota integrativa del bilancio oppure sul proprio sito internet, ove esistente, ovvero su quello delle associazioni di categoria di appartenenza.