L’INAIL, con la circolare n. 20 del 18 aprile 2018, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno corrente.

Il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 48,20, mentre quello mensile è pari ad euro 1.253,20 (nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili).

Il provvedimento specifica anche le retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero, le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di ragguaglio.

Per i lavoratori parasubordinati, il minimo ed il massimo mensile sono fissati, con decorrenza 1° luglio 2017, in euro 1.349,60 e 2.506,40.

Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per gli sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo annuale, rispettivamente, di euro 16.195,20 e 30.076,80), nonché i premi speciali unitari. Tra questi ultimi, si segnala che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima annuale è fissata in misura pari ad euro 14.460,00 (euro 48,20 giornalieri x 300). Per gli stessi, quindi, i premi minimi annuali a persona sono: 81,90 per classe di rischio 1; 170,90 per classe di rischio 2; 335,90 per classe di rischio 3; 525,300 per classe di rischio 4; 736,70 per classe di rischio 5; 946,30 per classe di rischio 6; 1.162,70 per classe di rischio 7; 1.278,30 per classe di rischio 8; 1.756,10 per classe di rischio 9.