L’INAIL, con la circolare n. 17 del 18 aprile 2017, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l’anno corrente.

Il minimale di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori è pari ad euro 47,68, mentre quello mensile è pari ad euro 1.239,68 (nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili).

Il provvedimento specifica anche le retribuzioni effettive escluse dall’adeguamento al minimale giornaliero, le retribuzioni convenzionali e la retribuzione di ragguaglio.

Per i lavoratori parasubordinati, il minimo ed il massimo mensile sono fissati, con decorrenza 1° luglio 2016, in euro 1.349,60 e 2.506,40.

Vengono, inoltre, specificate le retribuzioni di riferimento per le prestazioni occasionali c.d. mini co.co.co. (minimale giornaliero euro 53,98 – massimale giornaliero 100,26), per gli sportivi professionisti dipendenti (minimo e massimo annuale, rispettivamente, di euro 16.195,20 e 30.076,80), nonché i premi speciali unitari. Tra questi ultimi, si segnala che per i titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano e associati a imprenditore artigiano, la retribuzione minima annuale è fissata in misura pari ad euro 14.304,00 (euro 47,68 giornalieri x 300). Per gli stessi, quindi, i premi minimi annuali a persona sono: 81,00 per classe di rischio 1; 169,10 per classe di rischio 2; 332,30 per classe di rischio 3; 519,60 per classe di rischio 4; 728,70 per classe di rischio 5; 936,10 per classe di rischio 6; 1.150,10 per classe di rischio 7; 1.264,50 per classe di rischio 8; 1.737,20 per classe di rischio 9.