L’Agenzia delle entrate, con comunicato stampa dell’11 aprile 2016, rende noto che è disponibile in rete il sito dedicato all’assistenza sulla precompilata, all’indirizzo https://infoprecompilata.agenziaentrate.it, al cui interno sono disponibili le informazioni su come visualizzare, compilare, integrare o modificare e trasmettere la dichiarazione, nonché i canali di assistenza attivi per rispondere alle richieste dei cittadini.
In una sezione ad hoc vengono invece ricordate le scadenze ed eventuali novità. Le domande più frequentemente poste dai contribuenti troveranno invece risposta nella sezione delle Faq.
Si ricorda che dal 15 aprile 2016 il modello sarà disponibile per tutti i cittadini che, nel 2015, hanno percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati o redditi di pensione, a prescindere dal fatto che l’anno precedente abbiano presentato il 730. Dalla stessa data, pertanto, il contribuente e i soggetti eventualmente da lui delegati potranno visualizzare la dichiarazione dei redditi e l’elenco delle informazioni attinenti al 730 precompilato in possesso dell’Agenzia, con indicazione dei dati inseriti e non inseriti e le relative fonti informative. L’invio, invece, potrà essere fatto a partire dal 2 maggio. Le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche ai cittadini che presentano Unico Pf. In questo caso non è prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati dell’Agenzia e la legge non prevede gli stessi vantaggi in termini di controlli.
Da quest’anno i coniugi potranno decidere di presentare il 730 congiunto direttamente, senza quindi doversi necessariamente rivolgere a un Caf o a un professionista abilitato. A questo scopo, il soggetto che intende presentare la dichiarazione in qualità di “coniuge dichiarante”, dovrà indicare nell’area autenticata il codice fiscale del coniuge che presenterà il modello 730 congiunto in qualità di “dichiarante”.
Entrano nella precompilata molti più oneri detraibili e deducibili trasmessi da terzi, in particolare le spese sanitarie (fatta eccezione per i soli farmaci da banco), le spese universitarie, le spese funebri, i contributi per la previdenza complementare e le spese per interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica. Queste nuove informazioni si aggiungono a quelle provenienti dalle certificazioni dei sostituti d’imposta per redditi di lavoro dipendente e assimilati, pensioni e compensi per attività occasionali di lavoro autonomo, ai dati trasmessi da soggetti terzi già dallo scorso anno, come, ad esempio, interessi passivi sui mutui, premi assicurativi e contributi previdenziali.
Si può accedere direttamente on line alla propria dichiarazione precompilata anche con il Sistema pubblico per l’identità digitale (SPID) e con le credenziali di tipo dispositivo rilasciate dal Sistema Informativo di gestione e amministrazione del personale della pubblica amministrazione (NoiPA). Il contribuente ha la possibilità di delegare un intermediario: in questo caso Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta che prestano assistenza fiscale devono acquisire una delega per l’accesso al 730 precompilato, insieme alla copia del documento d’identità del diretto interessato. Dopo aver ricevuto la delega, gli intermediari possono fare una richiesta di accesso tramite file o tramite web. Una volta acquisite le deleghe, i professionisti dovranno riportarle all’interno di un registro ad hoc, dotato di numero progressivo. Ogni struttura individuerà uno o più responsabili per la gestione delle deleghe. Dal canto suo, l’Agenzia delle Entrate effettuerà dei controlli presso le sedi di sostituti, Caf e professionisti delegati e richiederà, a campione, copia delle deleghe e dei documenti d’identità indicati nelle richieste d’accesso. A ulteriore tutela della privacy, i contribuenti potranno comunque visualizzare l’elenco dei soggetti che accedono ai propri documenti tramite una funzionalità dedicata disponibile nella propria area autenticata oppure all’interno del cassetto fiscale.