L'INPS nel liquidare i crediti di lavoro di cui all'art. 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, ha da sempre seguito la prassi di sottrarre gli acconti di retribuzione ricevuti dai lavoratori negli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro dal massimale pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale. Recentemente tuttavia, la Corte di Giustizia Europea (sentenza del 4.03.04) pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali relative all'interpretazione della direttiva 20 ottobre 1980, 80/987/CEE ha ritenuto che debba essere interpretata nel senso di non autorizzare uno Stato membro a limitare l'obbligo di pagamento degli organismi di garanzia a una somma che copre i bisogni primari dei lavoratori interessati e da cui sarebbero sottratti i pagamenti versati dal datore di lavoro durante il periodo coperto dalla garanzia. Più precisamente i Giudici europei hanno definito il fine sociale imposto dalla direttiva 80/987/CEE come quello diretto ad assicurare a tutti i lavoratori subordinati, in caso di insolvenza del datore di lavoro, una tutela comunitaria minima consistente nella garanzia della liquidazione dei crediti retributivi non pagati e maturati in un determinato periodo di tempo. I giugici inoltre hanno affermato che, sebbene la direttiva consenta di fissare un massimale per tale garanzia, gli Stati membri, nei limiti di tale massimale, sono tenuti ad assicurare la totalità dei crediti maturati, sottraendo da essi eventuali anticipi ricevuti. Ne consegue che un divieto di cumulo secondo cui le retribuzioni versate ai detti lavoratori durante il periodo coperto dalla garanzia devono essere sottratte dal massimale fissato dallo Stato membro per la garanzia dei diritti non pagati pregiudica direttamente la tutela minima garantita dalla direttiva. In applicazione dei principi dettati dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee nella citata sentenza del 4.3.2004, gli anticipi di retribuzione relativi agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro non devono essere sottratti dal massimale di cui all'art. 2, comma 2 del D.lvo 80/92 pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali ed assistenziali, ma dal credito complessivo maturato dal lavoratore in tale periodo. Al responsabile della procedura concorsuale pertanto, non verrà più chiesto di specificare l'ammontare complessivo delle retribuzioni maturate nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo e l'importo degli acconti ricevuti dal lavoratore nel citato periodo, ma verrà direttamente chiesto l'importo del credito ancora da pagare. Gli operatori liquideranno tale somma nei limiti del massimale citato. Resta inteso che il credito di cui viene chiesto il pagamento al Fondo deve riferirsi solo alla retribuzione maturata nell'ultimo trimestre, includendo i ratei di tredicesima e delle altre eventuali mensilità aggiuntive previste contrattualmente, nonché le somme dovute dal datore di lavoro a titolo di prestazioni di malattia; devono invece essere escluse l'indennità di mancato preavviso, gli importi relativi a ferie non godute, le indennità di malattia a carico dell'INPS ma da corrispondere dal datore di lavoro ed ogni altra voce che non costituisca retribuzione propriamente detta.