L'istituto previdenziale con la circolare 7 settembre 2001 n. 171 fornisce importanti chiarimenti relativi alle fattispecie di esonero dal contributo di ingresso alla mobilità previste dagli artt. 3, comma 3, e 5, comma 5 della L. 223/91. L'art. 3, comma 3, della L. 223/91, prevede che quando non sia possibile la continuazione dell'attività, anche tramite la cessione d'azienda, o i livelli occupazionali siano ridotti, il curatore, liquidatore o il commissario possono collocare in mobilità i lavoratori eccedenti, senza essere obbligati al versamento del contributo a carico dell'impresa pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. L'Inps, richiamando un recente indirizzo giurisprudenziale (5034/2001 e 8874/2001), rende noto che l'esonero del contributo si riferisce alle ipotesi in cui la procedura di mobilità venga iniziata in costanza di fallimento, di concordato con preventivo con cessione dei beni. In riguardo alla fattispecie prevista dall'art. 5 comma 5, relativa al caso in cui l'azienda procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato, l'istituto previdenziale rende noto che l'esonero non può essere concesso in caso di operazioni societarie che determinino il passaggio dei lavoratori presso aziende che siano legale con quella in dismissione.