L'INPS, con il messaggio 17/03/2008 n.6345, ha reso noto che non è più operativa la fiscalizzazione totale o parziale dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di assunzione di lavoratori con handicap.

La Legge 247/2007 ha previsto in sua sostituzione un incentivo diverso, consistente in un contributo in percentuale (in funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa) al costo salariale che Regioni e Province autonome possono concedere per ogni assunzione.

Viene inoltre ribadita la proroga del beneficio ex lege 223/91 concesso in caso di assunzione di lavoratori che si iscrivono nelle liste di mobilità a seguito di licenziamenti intimati da aziende di piccole dimensioni non destinatarie di CIGS e mobilità.

Inoltre è confermato anche per tutto il 2008 lo sgravio contributivo (pari all'80% della contribuzione) riconosciuto alle imprese che esercitano la pesca costiera e nelle acque interne e lagunari.

Viene confermato lo sgravio per le imprese di cabotaggio marittimo, anche se l'operatività rimane sospesa in quanto necessita dell'autorizzazione della Commissione UE.

Per quanto riguarda infine la riduzione dell'11,50% in edilizia, l'INPS conferma che il beneficio ora è divenuto definitivo per effetto della L. 247/2007 che ha previsto un meccanismo automatico di conferma della percentuale dell'anno prima, in caso di mancata identificazione della misura della riduzione contributiva da applicarsi annualmente.

E' il caso di sottolineare che la disposizione normativa contenuta nella L. 247/2007 ed entrata in vigore a gennaio 2008 non ha effetto retroattivo e poichè il Ministero non ha adottato un provvedimento per il 2007, la riduzione contributiva per lo scorso anno non sarà operativa.