L'INPS, con la circolare 30/03/2004 n.59, ha fornito le istruzioni operative per l'utilizzo della riduzione contributiva dell'11,50% per i datori di lavoro del settore agricolo, confermata per l'anno 2003 dal DM 9/02/2004. In particolare, l'istituto di previdenza dopo aver ricordato chi sono i soggetti beneficiari ed il periodo in cui la riduzione contributiva trova applicazione, ha previsto che lo sgravio contributivo può essere utilizzato con le denunce contributive DM 10/2. I datori di lavoro che hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2003 utilizzando il codice L206 non dovranno effettuare alcun adempimento. Mentre i datori di lavoro che non hanno operato la riduzione contributiva in corso d'anno 2003 potranno recuperarla (quella relativa ai periodi gennaio - dicembre 2003) con una delle denunce contributive aventi scadenza il giorno 16 giugno 2004 (terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare). A tal fine le aziende interessate calcoleranno l'importo della riduzione spettante per i mesi decorsi e lo riporteranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. Dm 10/2 preceduto dalla dicitura ARR. RID. ART. 29, c.2, DL 244/95 e dal codice L207