L'art. 116, c.17 della legge 388/2000 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di rateizzare i debiti contributivi in 60 rate in aggiunta alla rateizzazione già esistente (prevista dall'art. 2, c.11, della legge 389/89) in 36 rate. Poiché il legislatore non ha però previsto tassativamente i casi in cui il contribuente può ricorrere alla rateizzazione più lunga (60 mesi), l'INPS, è intervenuto l'INPS per fornire le opportune precisazioni, oltre alle istruzioni necessarie per la relativa richiesta. Sintetizziamo di seguito il contenuto della circolare 165/2001. Rateizzazione in 36 mensilità - L'estinzione del debito in 36 mensilità, autorizzata dal Ministero del lavoro, può essere consentita ai debitori, qualora il mancato o ritardato pagamento sia dipeso da: - calamità naturali in occasione delle quali siano stati emessi gli appositi decreti di sospensione dei termini ; - procedure concorsuali per le quali sia già stato emanato il provvedimento dichiarativo; - carenza temporanea di liquidità finanziaria derivante da ritardato introito di crediti maturati nei confronti di pubbliche amministrazioni dello Stato o di Enti Pubblici derivanti da obblighi contrattuali ovvero da ritardata erogazione di contributi e finanziamenti previsti per legge o convenzione; - ricorrenza di uno stato di crisi aziendale dovuto a contrazione o sospensione dell'attività produttiva per eventi transitori non imputabili all'azienda, di situazioni temporanee di mercato, di crisi economiche settoriali o locali o di un processo di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale; - trasmissione agli eredi di debiti contributivi; - carenza temporanea di liquidità finanziaria connessa a difficoltà economico sociali, territoriali o settoriali; - contestuali richieste di pagamento di contributi dovuti a vario titolo ed aventi scadenze concomitanti. Costituiscono esempio di tale fattispecie il pagamento dei contributi correnti unitamente alle rate di condono, i contributi correnti unitamente al recupero rateale dei contributi sospesi a seguito di calamità naturali; la contribuzione dovuta alle gestioni dei lavoratori autonomi e le rate di contribuzione dovuta, quale datore di lavoro, per le assicurazioni obbligatorie ecc.; - debiti complessivi di ammontare non inferiore a 10 milioni in presenza di una precaria situazione reddituale, risultante da documentazione fiscale. Rateizzazione in 60 mensilità - La regolarizzazione in 60 mensilità, autorizzata con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell' Economia e Finanze, è espressamente prevista soltanto se il mancato pagamento è dipeso da: - oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giurisprudenziale o amministrativa. Ciò che qualifica la fattispecie non è soltanto l'obiettiva incertezza in sé, sulla quale si sia formato un costante orientamento giurisprudenziale, ma occorre che le incertezze derivanti dalla novità e complessità delle norme, dai diversi e contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi abbiano dato origine ad un convincimento obiettivo ed inesatto circa la sussistenza dell'obbligo contributivo che successivamente è stato riconosciuto, in via definitiva, in sede giurisprudenziale o amministrativa. Il Ministero, a titolo esemplificativo, esclude dal prolungamento della rateazione sia le ipotesi in cui si sostenga un'interpretazione inverosimile della norma, sia le ipotesi in cui esista un consolidato orientamento giurisprudenziale o amministrativo sulla ricorrenza dell'obbligo assicurativo. - fatto doloso del terzo denunciato all'Autorità giudiziaria entro il termine di cui all'art.124 c.1 del codice penale e semprechè l'interessato esibisca certificazione dell'autorità giudiziaria che attesti la pendenza del procedimento instaurato con la denuncia. Versamento degli acconti - In attesa della decisione della domanda di rateazione, il contribuente deve versare acconti mensili pari alla rata proposta ed in ogni caso in misura non inferiore ad un dodicesimo del debito per soli contributi. E' comunque prevista la possibilità di non versare gli acconti provvisori previa richiesta motivata. Modalità di presentazione delle domande - Le istanze (conformi al fac simile allegato alla circolare 165/2001) possono essere presentate alla sede INPS competente anche attraverso fax o telematicamente. In quest'ultimo caso è necessaria la sottoscrizione mediante firma digitale oppure l'identificazione del sottoscrittore attraverso la carta d'identità elettronica. Le domande presentate direttamente dall'interessato, o tramite posta o fax devono invece essere sottoscritte in presenza del dipendente INPS addetto oppure sottoscritte e presentate insieme alla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. L'INPS ricorda che la firma apposta alla domanda di dilazione non deve più essere autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000, a meno che la domanda non venga presentata ad organi diversi dalle pubbliche amministrazioni o quando la stessa non debba essere utilizzata per la riscossione di benfici economici da parte di terzi. Decesso del contribuente - Infine l'INPS ricorda che il principio vigente in tema di riscossione delle imposte, secondo il quale gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie del dante causa soltanto se il presupposto si è verificato prima del decesso di quest'ultimo, non trova applicazione sia per i contributi che per gli oneri accessori (sanzioni civili). Per questi ultimi la giurisprudenza di legittimità ritiene infatti che la somma aggiuntiva ha funzione risarcitoria e non afflittiva o sanzionatoria, con la conseguente esclusione di tale obbligazione a carico degli eredi.