L'INPS, con il messaggio 1/03/2004 n.5684, ha fornito alcune precisazioni in merito alle modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000. In particoalre ricorda l'istituto previdenziale, la norma ha fissato nel 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale i datori di lavoro devono comunicare all'Istituto, attraverso il modello di denuncia contributiva DM10/2, adesioni e/o disdette le quali produrranno effetti finanziari e contributivi dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nel ricordare che l'adesione può essere effettuata anche ad un Fondo rivolto ad un settore diverso da quello di appartenenza, L'INPS rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 71/2003 in merito alle modalità di comunicazione, nonché per ogni altro aspetto di carattere generale. In particolare con la circolare n. 71 del 2 aprile 2003, sono state illustrate natura, caratteristiche e modalità di adesione ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua istituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Si ricorda, infine, che l'ultimo periodo utile per le adesioni e/o revoche, i cui effetti finanziari e contributivi scaturiranno da "gennaio 2005", é quello relativo al periodo di paga "giugno 2004", la cui denuncia contributiva va inviata telematicamente entro il 31 luglio.