L'INAIL, con la nota del 20/01/2004, ha fornito alcune precisazioni in merito alla Tabella A riportata alla pag.14 della Guida al Calcolo dell'Autoliquidazione 2003-2004 richiamando le modifiche apportate dall'art.13 del decreto legislativo 23 dicembre 1999, n.505, all'articolo 48 del T.U.I.R. per quanto concerne in particolare l'esenzione ai fini fiscali e contributivi delle "erogazioni e spese per finalità sociali" (punto 8 della Tabella) e delle "azioni offerte ai dipendenti" (punto 9 della Tabella). Più precisamente l'Istituto assicurativo si riferisce a quanto previsto alle lettere f, f bis, g e g bis del comma 2 del citato articolo 48 secondo le quali non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente: - l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 65 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12" (lett. f); - le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nidi e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari" (lett. f bis); - il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione" (lett. g); - la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito" (lettera g bis). Inoltre l'INAIL precisa altresì che le disposizioni di cui alle lettere g) e g bis) si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale è intrattenuto il rapporto di lavoro nonché a quelle emesse da società che, direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.