L'Agenzia delle entrate, con la circolare 21/06/2004 n.28E, ha fornito alcune precisazioni in merito alla conversione nella legge 326/2003 del DL 269/2003 (c.d. omnibus). Tra le precisazioni di maggior interesse si segnalano: - le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo tributario, con particolare riferimento alla responsabilità esclusiva della persona giuridica per le sanzioni medesime e la soppressione della sanzione a carico dei consumatori per la mancata esibizione dello scontrino e/o della ricevuta fiscale; - la riduzione degli oneri per garanzie relative a crediti IVA; - le agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle ONLUS; - la non imponibilità dell'assegno per ogni secondo figlio; - la proroga dell'agevolazione IVA per le ristrutturazioni edilizie; - le modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi; - la certificazione dei corrispettivi per assistere alle manifestazioni organizzate dalle bande musicali amatoriali, dai cori e dalle compagnie teatrali amatoriali; - la modifica del termine di presentazione della dichiarazione di successione; - l'agevolazione cd. "prima casa" per le cessioni di fabbricati soggetti all'IVA. Relativamente al bonus di mille euro riconosciuto al "secondo figlio" l'Agenzia delle entrate ha precisato che l'assegno non è un'erogazione che possa essere ricondotta nelle categorie di cui all'articolo 6, TUIR e pertanto non costituisce reddito per la percipiente.