Preavviso: termini più lunghi se favorevoli al lavoratore
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19080 del 18 luglio 2018, ha confermato il principio secondo cui, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera.