La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19080 del 18 luglio 2018, ha confermato il principio secondo cui, in materia di recesso dal rapporto di lavoro, la durata legale o contrattuale del preavviso è derogabile dall’autonomia delle parti, sicché è valida la clausola del contratto individuale che preveda un termine di preavviso per le dimissioni più lungo rispetto a quello stabilito dalla contrattazione collettiva, ove il lavoratore riceva, quale corrispettivo per tale deroga, l’attribuzione di benefici economici e di carriera.