Possono essere una categoria di dipendenti anche quelli che svolgono un turno nella giornata di sabato
A cura della redazione
Le aziende sono alla ricerca di soluzioni per un recupero produttivo ed economico visto lo stallo generatosi dall’emergenza sanitaria Covid -19. e le opportunità offerte dal welfare aziendale ne sono spunto di analisi. Un aumento della produzione, che preveda attività il sabato, può essere incentivata anche dall’introduzione di specifici flexible benefits proposti a specifiche “categorie di dipendenti” che, come recita la circolare A.E. 5/2018, non si intende per tali solamente quelle individuate dal Codice Civile quali i dirigenti, gli operai, etc., bensì tutti i dipendenti di un certo tipo (ad esempio, tutti i dipendenti di un certo livello o di una certa qualifica, ovvero tutti gli operai del turno notturno, ecc.) purché questi inquadramenti siano sufficienti ad impedire, teoricamente, che siano concesse erogazioni ad personam in esenzione totale o parziale da imposte.
Determinata una specifica categoria di dipendenti con specifiche mansioni o ruoli, coinvolti in turni di lavoro programmati dall’azienda per soddisfare una specifica esigenza di produzione e che impegnano le giornate di sabato, si può ipotizzare di far rientrare i valori di flexible benefits nel regime del welfare esente, ferma restando l’erogazione della retribuzione, secondo le regole contrattuali, per la prestazione straordinaria e nel rispetto del D.Lgs 66/2000.
L’importante quindi è il coinvolgimento della generalità dei lavoratori occupati in un determinato turno che può interessare anche la giornata del sabato. Va in ogni caso tenendo conto se il CCNL applicato, preveda una consultazione sindacale (o altra procedura) così come l’opportunità di una contestuale rivisitazione del regolamento del piano welfare o di un regolamento aziendale, già in essere.
Altra ipotesi percorribile potrebbe essere quella di far beneficiare questi lavoratori con un semplice atto discrezionale dell’azienda. In questo caso però la spesa sostenuta potrebbe essere dedotta dal reddito d’impresa nel limite del 5 x 1000 del costo del lavoro.
Riproduzione riservata ©