L’INPS, con la circolare n. 78 del 29 maggio 2019, ha fornito chiarimenti sul regolamento della costituzione di rendita vitalizia finalizzata a riscattare i periodi di omissione contributiva caduti in prescrizione

La suddetta costituzione può essere richiesta dal datore di lavoro, dal lavoratore, anche nel caso in cui abbia già ottenuto la pensione, e dai superstiti del lavoratore.

La facoltà di riscatto, precedentemente applicata solo ai rapporti di lavoro subordinato, è stata successivamente estesa:

  • ai familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
  • ai collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e ai collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
  • a tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione Separata, non siano però obbligati al versamento diretto dei contributi, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
  • agli iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, dal 1° gennaio 2020.

Si ricorda, infine, che per richiedere il riscatto dei contributi omessi e caduti in prescrizione è necessario provare l’esistenza del rapporto di lavoro e la retribuzione percepita dal lavoratore.