Il Consiglio di Stato, con la sentenza 21/09/2010 n.6998, ha deciso che i giovani che vogliono diventare consulenti del lavoro e allo stesso tempo commercialisti possono svolgere entrambi i periodi di praticantato necessari per svolgere la professione purchè tra gli stessi non ci sia sovrapposizione.
Il Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro aveva contestato il comportamento di un praticante consulente del lavoro che durante il tirocinio svolgeva un periodo di praticantato anche presso un commercialista.
Ciò trova conforto nel fatto che il regolamento del tirocinio per i futuri consulenti del lavoro, disciplinato dal DM 2/12/1997, vieta al giovane di svolgere contemporaneamente il praticantato per attività professionali diverse.
E’ sul concetto “contemporaneamente” che il Consiglio di Stato ha fatto ruotare la propria decisione. Secondo la sentenza 6998/2010 infatti il testo di legge vuol dire che non è possibile svolgere i due periodi di praticantato contemporaneamente creando quindi una sovrapposizione.
Ciò significa che il praticante consulente del lavoro può svolgere il periodo di tirocinio presso uno studio di consulenza del lavoro in determinati giorni della settimana, mentre in altri può svolgere il praticantato per altre attività professionali.