La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto il comma 3-bis) all’art. 51 del TUIR consentendo al datore di lavoro di erogare al dipendente beni, servizi, prestazioni e opere attraverso documenti di legittimazione (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale.

I servizi che possono essere erogati con i voucher rientrano nella sfera dell’educazione, dell’istruzione, dell’assistenza previdenziale, sociale e sanitaria, delle attività ricreative, del culto, dell’assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti e più in generale tutti i beni, le prestazioni, le opere ed i servizi che possono essere inclusi nei commi 2 e 3 del citato art. 51 del TUIR.

Come esemplificato dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 28/2016, si pensi agli abbonamenti annuali alle rappresentazioni teatrali, ai corsi in palestra, ai cicli di terapie mediche, ai pacchetti delle lezioni di nuoto ecc.

L’obiettivo perseguito dal legislatore attraverso l’introduzione dei documenti di legittimazione è quello di consentire al datore di lavoro di utilizzare facilmente uno strumento che agevoli l’introduzione in azienda dell’welfare riducendo i costi di gestione e semplificando le procedure di attivazione di un piano welfare.

Infatti il voucher consente di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione e individuare specificamente l’oggetto di quest’ultima.

Anche se la disposizione normativa non prevede espressamente il divieto di convertire i voucher in somme di denaro, il dubbio è stato superato dall’Agenzia delle entrate, con la citata circ. 28/2016, con la quale è stato chiarito che, superando le incertezze interpretative, i buoni welfare non configurano somme di denaro.

Il fatto che il voucher non possa essere convertito in una somma di denaro, consente a pieno titolo di poter fruire delle agevolazioni fiscali e contributive previste dai predetti commi 2 e 3 dell’art. 51 del TUIR.

Per le caratteristiche che deve avere il buono welfare è necessario far riferimento al Decreto interministeriale 25/03/2016 secondo cui tali documenti non possono essere utilizzati da una persona diversa dal titolare, sia esso il lavoratore oppure un suo familiare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale senza integrazione a carico del titolare.

In merito al valore nominale del buono, è utile richiamare la Risoluzione 26E/2010 con la quale l’Agenzia delle entrate, ha chiarito che il valore può essere anche il prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore di lavoro.

La coincidenza tra il valore nominale indicato sul documento di legittimazione e il valore della prestazione fa in modo che il buono welfare non possa essere emesso a parziale copertura del costo della prestazione.

In sostanza il dipendente non interviene nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione. Infatti, in caso contrario verrebbe a configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Quindi il lavoratore assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto.

Quindi, la prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo.

Il fatto che il lavoratore non possa integrare il valore del buono significa che il datore di lavoro non può pagare parte della prestazione e richiedere al dipendente di sostenere il costo per la parte rimanente.

Rimane invece salva la possibilità per il lavoratore di sostenere le spese per continuare a fruire della prestazione dopo un utilizzo iniziale.

Come specificato dalla predetta circolare n. 28/2016, si pensi al datore di lavoro che intenda sostenere attraverso il voucher il costo per 10 ingressi alla palestra del proprio dipendente. Se quest’ultimo, dopo aver fruito di tutto il pacchetto intende continuare a frequentare la palestra lo può fare a proprie spese.